Art. 5.
 
   1.  Per  far  fronte agli oneri pregressi accumulati dal Consorzio
pesca ed acquicoltura del  Trasimeno  e'  autorizzata,  limitatamente
all'anno  1994,  la  spesa di lire 1.000.000.000 da iscriversi sia in
termini di competenza che di cassa al cap. 4224 di nuova  istituzione
nel  bilancio 1994 denominato: "Contributo straordinario al Consorzio
pesca ed acquicoltura del Trasimeno".
   2.  All'onere  di  cui  al  precedente  comma  si  fa  fronte  con
l'apposita disponibilita' del fondo globale iscritto al cap. 6120 del
bilancio 1993, elenco n. 2, n. ordine 3, allegato a detto bilancio.
   3.  La  disponibilita'  relativa  all'anno  1993 e' iscritta nella
competenza dell'anno 1994 in attuazione dell'art. 26, commi  4  e  5,
della legge regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23.
   4.  La  Giunta  regionale  -  a norma dell'art. 28, comma 2, della
richiamata legge  regionale  di  contabilita'  -  e'  autorizzata  ad
apportare  le  conseguenti  variazioni al bilancio di competenza e di
cassa dell'esercizio 1994.