Art. 5. 1. Per far fronte agli oneri pregressi accumulati dal Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno e' autorizzata, limitatamente all'anno 1994, la spesa di lire 1.000.000.000 da iscriversi sia in termini di competenza che di cassa al cap. 4224 di nuova istituzione nel bilancio 1994 denominato: "Contributo straordinario al Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno". 2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con l'apposita disponibilita' del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1993, elenco n. 2, n. ordine 3, allegato a detto bilancio. 3. La disponibilita' relativa all'anno 1993 e' iscritta nella competenza dell'anno 1994 in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23. 4. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della richiamata legge regionale di contabilita' - e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 1994.