Art. 7. 1. Sono abrogati gli articoli numeri 9, 10, 11, 12, 13 e 15 nonche' l'ultimo periodo dell'articolo 14 e l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 51. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria. Perugia, 9 febbraio 1994 CARNIERI (Omissis).