Art. 7.
 
   1.  Sono  abrogati  gli  articoli  numeri  9,  10, 11, 12, 13 e 15
nonche'  l'ultimo  periodo  dell'articolo   14   e   l'ultimo   comma
dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 51.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.
    Perugia, 9 febbraio 1994
 
                              CARNIERI
 
(Omissis).