Art. 2. 1. Il contributo regionale per la gestione del centro avra' decorrenza dal 1994 e sara' fissato con legge di bilancio. 2. Lo stanziamento potra' variare di anno in anno. 3. Il primo contributo dei soci fondatori costituisce la dotazione patrimoniale iniziale dell'Ente. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 26 gennaio 1994 PUPILLO