Art. 2.
 
   1.  Il  contributo  regionale  per  la  gestione  del centro avra'
decorrenza dal 1994 e sara' fissato con legge di bilancio.
   2. Lo stanziamento potra' variare di anno in anno.
   3. Il primo contributo dei soci fondatori costituisce la dotazione
patrimoniale iniziale dell'Ente.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 26 gennaio 1994
 
                               PUPILLO