Art. 10. Coordinatore del SERT 1. Il coordinamento dell'attivita' dei SERT deve essere affidato, per quelli ad alta utenza, ad un dirigente appartenente al profilo professionale apicale, per quelli a media e bassa utenza ad un coadiutore di posizione funzionale intermedia. 2. Il posto di dirigente del SERT ad alta utenza e' conferito mediante concorso interno riservato, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della Sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservato al personale di ruolo attualmente in servizio che gia' esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneita' per il personale medico, e deve aver prestato la propria attivita' presso i SERT o analoghe strutture di recupero (CMAS - CAT - SAT) per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 3. I posti di coadiutore del SERT a media e bassa utenza sono conferiti mediante concorso interno riservato, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 2, riservato al personale di ruolo che gia' esercita tale funzione con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attivita' presso i SERT o analoghe strutture di recupero di cui al comma 2 per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 4. I posti di dirigente o coadiutore devono essere conferiti entro l'anno dall'entrata in vigore della presente legge secondo quanto previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo. 5. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 2, 3 e 4 e quelli che si renderanno disponibili successivamente saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.