Art. 10.
                        Coordinatore del SERT
 
   1. Il coordinamento dell'attivita' dei SERT deve essere  affidato,
per  quelli  ad  alta utenza, ad un dirigente appartenente al profilo
professionale apicale, per quelli  a  media  e  bassa  utenza  ad  un
coadiutore di posizione funzionale intermedia.
   2.  Il  posto  di  dirigente  del SERT ad alta utenza e' conferito
mediante concorso interno  riservato,  da  espletarsi  ai  sensi  del
decreto  del  Ministro  della Sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22  febbraio
1982,  riservato  al  personale  di ruolo attualmente in servizio che
gia' esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai  competenti
organi  dell'unita'  sanitaria  locale; tale personale deve possedere
tutti i requisiti  previsti  per  il  conseguimento  della  qualifica
apicale  nel  profilo  professionale di appartenenza, fatta eccezione
dell'idoneita' per il personale  medico,  e  deve  aver  prestato  la
propria  attivita'  presso  i  SERT  o analoghe strutture di recupero
(CMAS - CAT - SAT) per almeno  sei  anni  con  rapporto  d'impiego  o
mediante  contratti  di prestazione d'opera professionale, per almeno
trenta ore settimanali.
   3.  I  posti  di  coadiutore  del SERT a media e bassa utenza sono
conferiti mediante concorso interno riservato, da espletarsi ai sensi
del decreto del Ministro della sanita' di cui al comma  2,  riservato
al  personale  di  ruolo che gia' esercita tale funzione con incarico
formalizzato dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; tale
personale  deve  possedere  tutti  i  requisiti   previsti   per   il
conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale
di  appartenenza  e  deve aver prestato la propria attivita' presso i
SERT o analoghe strutture di recupero di cui al comma  2  per  almeno
quattro   anni   o  con  rapporto  d'impiego  mediante  contratti  di
prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.
   4. I posti di dirigente o coadiutore devono essere conferiti entro
l'anno dall'entrata in vigore della  presente  legge  secondo  quanto
previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo.
   5.  I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi
previsti nei commi 2, 3 e 4 e quelli che  si  renderanno  disponibili
successivamente  saranno attribuiti al solo personale medico mediante
concorsi pubblici.