Art. 13. Modifiche e abrogazioni 1. La dizione C.A.T. (Coordinamento asssistenza tossicodipendenti) e quella S.A.T. (Servizio assistenza tossicodipendenti), di cui alle leggi regionali 17 agosto 1984, n. 22, 20 aprile 1990, n. 27 e 20 aprile 1990, n. 28, vengono sostituite con la dizione SERT (Servizio per le tossicodipendenze). 2. Sono abrogate le leggi regionali 20 aprile 1990, n. 27, e 20 aprile 1990, n. 28, ed ogni altra norma in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa, altresi', di avere effetto la deliberazione del consiglio regionale n. 600 del 20 marzo 1990.