Art. 13.
                       Modifiche e abrogazioni
 
   1. La dizione C.A.T. (Coordinamento asssistenza tossicodipendenti)
e  quella S.A.T. (Servizio assistenza tossicodipendenti), di cui alle
leggi regionali 17 agosto 1984, n. 22, 20 aprile 1990,  n.  27  e  20
aprile  1990, n. 28, vengono sostituite con la dizione SERT (Servizio
per le tossicodipendenze).
   2. Sono abrogate le leggi regionali 20 aprile 1990, n.  27,  e  20
aprile  1990,  n.  28,  ed  ogni  altra norma in contrasto o comunque
incompatibile con la  presente  legge.  Con  effetto  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge cessa, altresi', di avere
effetto la deliberazione del consiglio regionale n. 600 del 20  marzo
1990.