Art. 14.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  derivanti  dalla  presente legge si fara' fronte,
quanto a lire 10.350.000.000, con i fondi  assegnati  dallo  Stato  e
previsti  dall'art.  118,  comma  4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capitolo n. 4231 107, e,
quanto a lire 1.605.000.000, dall'art. 1, comma 1, lettera  e)  della
legge  5  giugno  1990,  n.  135,  di cui al capitolo n. 4231 112 del
bilancio di previsione  per  l'anno  in  corso  e  ai  corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
    Catanzaro, 18 febbraio 1994
 
                               RHODIO
 
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(Omissis).