Art. 14. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fara' fronte, quanto a lire 10.350.000.000, con i fondi assegnati dallo Stato e previsti dall'art. 118, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capitolo n. 4231 107, e, quanto a lire 1.605.000.000, dall'art. 1, comma 1, lettera e) della legge 5 giugno 1990, n. 135, di cui al capitolo n. 4231 112 del bilancio di previsione per l'anno in corso e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 18 febbraio 1994 RHODIO --------- (Omissis).