Art. 2.
                Attribuzioni e funzionamento dei SERT
 
   1.   I  SERT  costituiscono  le  strutture  di  riferimento  delle
UU.SS.SS.LL. per  i  tossicodipendenti  e  per  le  loro  famiglie  e
garantiscono agli interessati la riservatezza degli interventi e, ove
richiesto, l'anonimato.
   2.   I   SERT  assicurano  in  ogni  caso  la  disponibilita'  dei
trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo  e  medico-
farmacologico  e  svolgono  gli  interventi  di  prevenzione,  cura e
riabilitazione delle tossicodipendenze secondo le  direttive  emanate
dalla Regione.
   3.  L'attivita'  dei  SERT  e'  assicurata  nei giorni feriali per
dodici ore diurne e nei giorni festivi per sei ore antimeridiane.
   4. Gli interventi riferiti a situazioni di iperdosaggio, anche  in
orario  di  apertura  dei  SERT, sono a carico delle UU.OO. di pronto
soccorso dei presidi ospedalieri. Nell'orario di chiusura  dei  SERT,
per  gli interventi riferiti a situazioni di astinenza, provvederanno
le UU.OO. di pronto soccorso dei presidi ospedalieri.
   5.  I  responsabili  delle   UU.OO.   dei   presidi   ospedalieri,
garantiscono ogni trattamento, relativo a soggetti tossicodipendenti,
sia comunicato al SERT territorialmente competente.