Art. 2. Attribuzioni e funzionamento dei SERT 1. I SERT costituiscono le strutture di riferimento delle UU.SS.SS.LL. per i tossicodipendenti e per le loro famiglie e garantiscono agli interessati la riservatezza degli interventi e, ove richiesto, l'anonimato. 2. I SERT assicurano in ogni caso la disponibilita' dei trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico- farmacologico e svolgono gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze secondo le direttive emanate dalla Regione. 3. L'attivita' dei SERT e' assicurata nei giorni feriali per dodici ore diurne e nei giorni festivi per sei ore antimeridiane. 4. Gli interventi riferiti a situazioni di iperdosaggio, anche in orario di apertura dei SERT, sono a carico delle UU.OO. di pronto soccorso dei presidi ospedalieri. Nell'orario di chiusura dei SERT, per gli interventi riferiti a situazioni di astinenza, provvederanno le UU.OO. di pronto soccorso dei presidi ospedalieri. 5. I responsabili delle UU.OO. dei presidi ospedalieri, garantiscono ogni trattamento, relativo a soggetti tossicodipendenti, sia comunicato al SERT territorialmente competente.