Art. 3.
                   Adempimenti delle UU.SS.SS.LL.
 
   1.  Le  UU.SS.SS.LL., sulla base delle disposizioni della presente
legge ed in conformita' di quanto indicato dal  decreto  ministeriale
30 novembre 1990, n. 444, provvedono:
     a) alla istituzione dei SERT a bassa utenza;
     b)  alla  integrazione dell'organico dei SERT a media utenza (ex
CAT) gia'  operanti  presso  le  UU.SS.SS.LL.  di  Cosenza,  Crotone,
Catanzaro e Reggio Calabria;
     c)  alla dotazione organica dei SERT sulla base dei parametri di
cui al successivo art. 7;
     d) a dotare i SERT di strutture, attrezzature e locali necessari
per poter consentire ai Servizi stessi di compiere adeguatamente  gli
interventi  di  cui  alla  presente legge con particolare riferimento
alle esigenze di riservatezza e di sicurezza.
   2. Il personale operante negli ex C.A.T. viene assegnato  a  tempo
pieno  alle strutture di cui alla lettera b) del comma 1 del presente
articolo.