Art. 3. Adempimenti delle UU.SS.SS.LL. 1. Le UU.SS.SS.LL., sulla base delle disposizioni della presente legge ed in conformita' di quanto indicato dal decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, provvedono: a) alla istituzione dei SERT a bassa utenza; b) alla integrazione dell'organico dei SERT a media utenza (ex CAT) gia' operanti presso le UU.SS.SS.LL. di Cosenza, Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria; c) alla dotazione organica dei SERT sulla base dei parametri di cui al successivo art. 7; d) a dotare i SERT di strutture, attrezzature e locali necessari per poter consentire ai Servizi stessi di compiere adeguatamente gli interventi di cui alla presente legge con particolare riferimento alle esigenze di riservatezza e di sicurezza. 2. Il personale operante negli ex C.A.T. viene assegnato a tempo pieno alle strutture di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.