Art. 5. Prevenzione, cura e riabilitazione in materia di alcooldipendenza 1. Nelle cinque UU.SS.SS.LL. dei capoluoghi di provincia e' istituita una e'quipe funzionale per la prevenzione, cura e riabilitazione degli alcooldipendenti, che opera secondo le linee di indirizzo di cui al decreto del Ministro della Sanita' 3 agosto 1993. 2. L'e'quipe provvede agli interventi coordinati multidisciplinari volti ad assicurare l'insieme delle risposte necessarie al livello medico, psicologico e sociale per la prevenzione, cura e reinserimento sociale degli alcooldipendenti, secondo quanto specificato nel decreto ministeriale 3 agosto 1993. 3. L'e'quipe e' costituita da 2 medici, 2 psicologi, 2 assistenti sociali, l'educatore professionale, l'infermiere professionale. All'attivita' dell'e'quipe possono partecipare le associazioni di volontariato regolarmente iscritte all'albo regionale. 4. L'e'quipe e' collocata funzionalmente, con preferenza, presso la divisione di medicina generale della struttura ospedaliera delle UU.SS.SS.LL. di cui al comma 1. 5. Il personale di cui al comma 3 viene reclutato, a domanda, tra quello in servizio presso l'U.S.S.L. dando la priorita' al personale in possesso di specifica esperienza e titoli in materia di alcooldipendenza. In caso di piu' domande, si procedera' ad una graduatoria per titoli valutando unicamente il curriculum formativo e professionale di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982. La giunta regionale, con proprio atto, definisce la posizione funzionale del personale di cui al comma 3. 6. L'e'quipe fornira' al Servizio regionale di documentazione di cui all'articolo 12 i dati statistici ed epidemiologici relativi alla propria attivita' e al territorio di competenza. 7. La giunta regionale, su motivata richiesta di una U.S.S.L., puo' istituire ulteriori e'quipes funzionali sulla base di particolari caratteristiche del territorio dell'utenza, nonche' della prevalenza dei problemi alcoolcorrelati. 8. La giunta regionale approva il regolamento per il funzionamento in forma dipartimentale dell'attivita' di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale degli alcooldipendenti.