Art. 5.
                 Prevenzione, cura e riabilitazione
                   in materia di alcooldipendenza
 
   1.  Nelle  cinque  UU.SS.SS.LL.  dei  capoluoghi  di  provincia e'
istituita  una  e'quipe  funzionale  per  la  prevenzione,   cura   e
riabilitazione  degli alcooldipendenti, che opera secondo le linee di
indirizzo di cui al decreto del Ministro della Sanita' 3 agosto 1993.
   2. L'e'quipe provvede agli interventi coordinati multidisciplinari
volti ad assicurare l'insieme delle risposte  necessarie  al  livello
medico,   psicologico   e   sociale   per   la  prevenzione,  cura  e
reinserimento  sociale   degli   alcooldipendenti,   secondo   quanto
specificato nel decreto ministeriale 3 agosto 1993.
   3.  L'e'quipe e' costituita da 2 medici, 2 psicologi, 2 assistenti
sociali,  l'educatore  professionale,   l'infermiere   professionale.
All'attivita'  dell'e'quipe  possono  partecipare  le associazioni di
volontariato regolarmente iscritte all'albo regionale.
   4. L'e'quipe e' collocata funzionalmente, con  preferenza,  presso
la  divisione  di medicina generale della struttura ospedaliera delle
UU.SS.SS.LL. di cui al comma 1.
   5. Il personale di cui al comma 3 viene reclutato, a domanda,  tra
quello  in servizio presso l'U.S.S.L. dando la priorita' al personale
in  possesso  di  specifica  esperienza  e  titoli  in   materia   di
alcooldipendenza.  In  caso  di  piu'  domande,  si procedera' ad una
graduatoria per titoli valutando unicamente il curriculum formativo e
professionale di cui all'articolo  10  del  decreto  ministeriale  30
gennaio  1982  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  51  del 22
febbraio 1982. La giunta regionale, con proprio  atto,  definisce  la
posizione funzionale del personale di cui al comma 3.
   6.  L'e'quipe  fornira' al Servizio regionale di documentazione di
cui all'articolo 12 i dati statistici ed epidemiologici relativi alla
propria attivita' e al territorio di competenza.
   7. La giunta regionale, su motivata  richiesta  di  una  U.S.S.L.,
puo'   istituire   ulteriori   e'quipes   funzionali  sulla  base  di
particolari caratteristiche del territorio dell'utenza, nonche' della
prevalenza dei problemi alcoolcorrelati.
   8. La giunta regionale approva il regolamento per il funzionamento
in  forma  dipartimentale  dell'attivita'   di   prevenzione,   cura,
riabilitazione e reinserimento sociale degli alcooldipendenti.