Art. 6. Classificazione dei SERT 1. Ai sensi di quanto previsto nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, i SERT nella Regione Calabria sono cosi classificati: a) SERT a media utenza: U.S.S.L. n. 4 Cosenza; U.S.S.L. n. 5 Crotone; U.S.S.L. n. 7 Catanzaro; U.S.S.L. n. 1 1 Reggio Calabria; b) SERT a bassa utenza ubicati nei comuni gia' sedi di S.A.T.: U.S.S.L. n. 1 Praia a Mare, Paola; U.S.S.L. n. 2 Castrovillari; U.S.S.L. n. 3 Trebisacce, Corigliano Calabro, Cariati; U.S.S.L. n. 6 Lamezia Terme; U.S.S.L. n. 7 Chiaravalle Centrale, Soverato; U.S.S.L. n. 8 Vibo Valentia, Nicotera; U.S.S.L. n. 9 Siderno; U.S.S.L. n. 10 Polistena, Palmi; U.S.S.L. n. 11 Melito Porto Salvo. 2. Gli ambiti territoriali delle UU.SS.SS.LL. sedi dei SERT sono quelli identificabili nella Tabella A della legge regionale 13 aprile 1992, n. 3. Gli ambiti operativi dei SERT sono quelli definiti nell'Allegato 1 della presente legge. 3. Con successivo provvedimento del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, la classificazione di cui al comma 1 potra' essere eventualmente aggiornata secondo il variare dei parametri risultante dalle attivita' dei SERT, riferite a periodi almeno biennali, istituendo, ove necessario, i SERT ad alta utenza.