Art. 6.
                      Classificazione dei SERT
 
   1. Ai sensi di quanto previsto nella tabella 1 allegata al decreto
ministeriale  30 novembre 1990, n. 444, i SERT nella Regione Calabria
sono cosi classificati:
     a) SERT a media utenza:
     U.S.S.L. n. 4 Cosenza;
     U.S.S.L. n. 5 Crotone;
     U.S.S.L. n. 7 Catanzaro;
     U.S.S.L. n. 1 1 Reggio Calabria;
     b) SERT a bassa utenza ubicati nei comuni gia' sedi di S.A.T.:
     U.S.S.L. n. 1 Praia a Mare, Paola;
     U.S.S.L. n. 2 Castrovillari;
     U.S.S.L. n. 3 Trebisacce, Corigliano Calabro, Cariati;
     U.S.S.L. n. 6 Lamezia Terme;
     U.S.S.L. n. 7 Chiaravalle Centrale, Soverato;
     U.S.S.L. n. 8 Vibo Valentia, Nicotera;
     U.S.S.L. n. 9 Siderno;
     U.S.S.L. n. 10 Polistena, Palmi;
     U.S.S.L. n. 11 Melito Porto Salvo.
   2.  Gli  ambiti territoriali delle UU.SS.SS.LL. sedi dei SERT sono
quelli identificabili nella Tabella A della legge regionale 13 aprile
1992, n. 3. Gli  ambiti  operativi  dei  SERT  sono  quelli  definiti
nell'Allegato 1 della presente legge.
   3.  Con  successivo  provvedimento  del  consiglio  regionale,  su
proposta della giunta regionale, la classificazione di cui al comma 1
potra'  essere  eventualmente  aggiornata  secondo  il  variare   dei
parametri  risultante  dalle  attivita'  dei SERT, riferite a periodi
almeno biennali, istituendo, ove necessario, i SERT ad alta utenza.