Art. 7. Piante organiche dei SERT 1. La pianta organica del SERT, definita sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, tabella 1, e' quella di cui alle allegate tabelle A, B, C, D ed E. 2. Per il profilo professionale individuato nella tabella 1 del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, sotto la voce "altro" si identifica il profilo professionale di "Sociologo", gia' previsto nelle leggi regionali 17 agosto 1984, n. 22, e 20 aprile 1990, n. 27. 3. Al SERT di Catanzaro, per il funzionamento del Servizio regionale di documentazione, di cui all'art. 12, viene assegnato nella sua pianta organica un assistente amministrativo in piu'. 4. Le UU.SS.SS.LL., ove sono stati istituiti i SERT a bassa utenza di cui all'articolo 6, sono autorizzate a completare gli organici definiti nelle tabelle B, C, D ed E. Per tali organici, con delibera della giunta regionale n. 4873/18 del 5 agosto 1991, era stata data relativa autorizzazione all'espletamento delle procedure concorsuali. 5. Il coordinamento funzionale dei SERT a bassa utenza di Chiaravalle Centrale e Soverato (U.S.S.L. n. 7) e quello di Melito Porto Salvo (U.S.S.L. n. 11) sara' assicurato, rispettivamente, dai SERT a media utenza di Catanzaro e di Reggio Calabria. 6. I SERT appartenenti alle UU.SS.SS.LL. n. 1, n. 3, n. 8 e n. 10 dovranno coordinare i loro interventi presso il SERT indicato dalla U.S.S.L. di appartenenza. 7. La giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le posizioni funzionali del personale di cui alle tabelle A, B, C, D ed E del comma 1, ove non indicate.