Art. 7.
                      Piante organiche dei SERT
 
   1. La pianta organica del SERT, definita sulla  base  dei  criteri
stabiliti  dal decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, tabella
1, e' quella di cui alle allegate tabelle A, B, C, D ed E.
   2. Per il profilo professionale individuato nella  tabella  1  del
decreto  ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, sotto la voce "altro"
si identifica il profilo professionale di "Sociologo", gia'  previsto
nelle leggi regionali 17 agosto 1984, n. 22, e 20 aprile 1990, n. 27.
   3.  Al  SERT  di  Catanzaro,  per  il  funzionamento  del Servizio
regionale di documentazione, di  cui  all'art.  12,  viene  assegnato
nella sua pianta organica un assistente amministrativo in piu'.
   4. Le UU.SS.SS.LL., ove sono stati istituiti i SERT a bassa utenza
di  cui  all'articolo  6,  sono autorizzate a completare gli organici
definiti nelle tabelle B, C, D ed E.
   Per tali organici, con delibera della giunta regionale n.  4873/18
del   5   agosto   1991,   era  stata  data  relativa  autorizzazione
all'espletamento delle procedure concorsuali.
   5.  Il  coordinamento  funzionale  dei  SERT  a  bassa  utenza  di
Chiaravalle  Centrale  e  Soverato (U.S.S.L. n. 7) e quello di Melito
Porto Salvo (U.S.S.L. n. 11) sara' assicurato,  rispettivamente,  dai
SERT a media utenza di Catanzaro e di Reggio Calabria.
   6.  I SERT appartenenti alle UU.SS.SS.LL. n. 1, n. 3, n. 8 e n. 10
dovranno coordinare i loro interventi presso il SERT  indicato  dalla
U.S.S.L. di appartenenza.
   7.  La  giunta  regionale, con proprio provvedimento, definisce le
posizioni funzionali del personale di cui alle tabelle A, B, C, D  ed
E del comma 1, ove non indicate.