Art. 9. Il coordinamento regionale dei SERT 1. Nell'ambito del servizio 162 del settore 61, cui fanno capo il centro di riferimento per Ia lotta all'AIDS e le attivita' relative alla presente legge, e' istituito il coordinamento regionale dei SERT. 2. Il coordinamento regionale dei SERT e' costituito dai responsabili dei SERT e dai responsabili del Servizio tossicodipendenze ed alcoolismo e del centro di riferimento per la lotta all'AIDS della regione Calabria. 3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il personale comandato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 giugno 1990, n. 135, puo' optare per l'immissione nel ruolo del personale della Regione. 4. Al coordinamento regionale e' fatto obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno (giugno e dicembre) e di relazionare all'assessore alla Sanita' sull'andamento del fenomeno, sulle problematiche prioritarie che consentono di formulare proposte ed orientamenti di carattere tecnico, metodologico, preventivo e di formazione del personale, sul sistema informativo e sugli aspetti connessi alla attuazione dei programmi e dei progetti.