Art. 9.
                 Il coordinamento regionale dei SERT
 
   1. Nell'ambito del servizio 162 del settore 61, cui fanno capo  il
centro  di  riferimento per Ia lotta all'AIDS e le attivita' relative
alla presente legge, e'  istituito  il  coordinamento  regionale  dei
SERT.
   2.   Il   coordinamento  regionale  dei  SERT  e'  costituito  dai
responsabili   dei   SERT   e   dai   responsabili    del    Servizio
tossicodipendenze  ed  alcoolismo  e del centro di riferimento per la
lotta all'AIDS della regione Calabria.
   3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della  presente  legge,  il
personale  comandato,  ai  sensi dell'articolo 9 della legge 5 giugno
1990, n. 135, puo' optare per l'immissione nel  ruolo  del  personale
della Regione.
   4.  Al coordinamento regionale e' fatto obbligo di riunirsi almeno
due volte all'anno (giugno e dicembre) e di relazionare all'assessore
alla  Sanita'  sull'andamento  del  fenomeno,   sulle   problematiche
prioritarie  che  consentono di formulare proposte ed orientamenti di
carattere tecnico,  metodologico,  preventivo  e  di  formazione  del
personale,  sul  sistema  informativo  e  sugli aspetti connessi alla
attuazione dei programmi e dei progetti.