Art. 2.
                 Indennita' di funzione dirigenziale
 
   1.   L'indennita'  di  funzione  di  cui  all'art.  37,  comma  1,
dell'allegato A alla  legge  regionale  5  maggio  1990,  n.  30,  e'
corrisposta  ai dirigenti con decorrenza 1 ottobre 1990 come elemento
fisso e continuativo dovuto  in  via  ordinaria  quale  remunerazione
della   funzione   di   cui   al   precedente  art.  1  nella  misura
corrispondente al coefficiente 0,8.
   2. In applicazione della graduazione dell'indennita'  di  funzione
prevista  dall'art. 37, comma 1, dell'allegato A alla legge regionale
5 maggio  1990,  n.  30,  l'indennita'  medesima,  corrispondente  al
coefficiente  0,8,  puo'  essere  elevata secondo i criteri stabiliti
nella legge regionale 2 maggio 1991, n. 6.
   3. L'art. 1  della  legge  regionale  2  maggio  1991,  n.  6,  e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  1  -  1.  Ai  dirigenti  regionali,  che  sono in godimento
dell'indennita' di  funzione  di  cui  all'articolo  32  della  legge
regionale  n.  34/84,  e' attribuita e corrisposta, a decorrere dal 1
ottobre 1990 e sino alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  norme
regionali  di  adeguamento  alla  nuova  legislazione  statale  sulla
dirigenza della pubblica amministrazione, l'indennita' di funzione di
cui all'articolo 37, allegato A alla legge regionale 5  maggio  1990,
n. 30.
   2. L'indennita' di funzione e' commisurata allo stipendio iniziale
di  ciascuna  qualifica  dirigenziale usando i coefficienti di cui ai
successivi commi, non cumulabili fra loro.
   3. Per la seconda qualifica dirigenziale sono applicati i seguenti
coefficienti:
     a) coefficiente 0,8;
     b) coefficiente 0,9;
     c) coefficiente 1,00.
   4. Il coefficiente  0,8  di  cui  al  comma  3,  lett.  a),  viene
attribuito  al  dirigente  preposto alla direzione di un settore o di
una posizione di ricerca che implica lo svolgimento di  un  complesso
di attivita' di programmazione, amministrazione e controllo.
   5.  Il  coefficiente  0,9  di  cui  al  comma  3,  lett. b), viene
attribuito al dirigente preposto alla direzione di un  settore  o  di
una  posizione di ricerca che esercita, altresi', il coordinamento di
programmi e di attivita' varie o attivita' di studio o di  consulenza
propositiva  o  di  ricerca o vigilanza o ispezione o assistenza agli
organi.
   6.  Il  coefficiente  1,00  di  cui  al  comma  3, lett. c), viene
attribuito al dirigente preposto alla direzione di un  settore  o  di
una  posizione  di  ricerca  che  implica  l'espletamento di funzioni
aventi rilevanza  intersettoriale  nell'ambito  dell'area  funzionale
ovvero  non  demandate  specificatamente  alla  competenza  di  altri
settori.  Il  coefficiente  1,00  viene,  altresi',   attribuito   al
dirigente  preposto  alla  direzione  di  un  settore  o posizione di
ricerca con funzioni di coordinamento di un'area funzionale.
   7. Per la prima qualifica dirigenziale sono applicati  i  seguenti
coefficienti:
     a) coefficiente 0,8;
     b) coefficiente 0,9;
     c) coefficiente 1,00.
   8.  Il  coefficiente  0,8  di  cui  al  comma  7,  lett. a), viene
attribuito al dirigente preposto alla direzione di un servizio.
   9. Il coefficiente  0,9  di  cui  al  comma  7,  lett.  b),  viene
attribuito  al dirigente che nell'ambito del servizio diretto svolge,
inoltre, coordinandola, attivita' di studio, consulenza  propositiva,
ricerca, vigilanza, ispezione, programmazione e controllo, assistenza
agli organi.
   10.  Il  coefficiente  1,00  di  cui  al  comma 7, lett. c), viene
attribuito al dirigente preposto alla direzione di  un  servizio  che
esplica,  altresi',  funzioni  non  demandate  specificatamente  alla
competenza degli altri  servizi  istituiti  nell'ambito  del  settore
ovvero preposto alla direzione di piu' servizi.
   11.  Fino  all'attuazione  completa di quanto disposto dalle leggi
regionali n. 34/84 e n. 55/90, relative al conferimento dei  settori,
e  nelle  more  del  conferimento  formale  di  tutti  i  servizi,  i
coefficienti di cui ai  commi  7,  8,  9  e  10  sono  attribuiti  ai
dirigenti  comunque  preposti  alla  direzione  di uno o piu' servizi
istituiti nell'ambito dell'ordinamento regionale.
   12. La giunta regionale, con proprio provvedimento, individuera' i
dirigenti  aventi  diritto  all'indennita'  secondo  i  coefficienti,
criteri e modalita' determinati nei precedenti commi.
   13. Per il personale del consiglio regionale provvedera' l'ufficio
di presidenza".