Art. 2. Indennita' di funzione dirigenziale 1. L'indennita' di funzione di cui all'art. 37, comma 1, dell'allegato A alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 30, e' corrisposta ai dirigenti con decorrenza 1 ottobre 1990 come elemento fisso e continuativo dovuto in via ordinaria quale remunerazione della funzione di cui al precedente art. 1 nella misura corrispondente al coefficiente 0,8. 2. In applicazione della graduazione dell'indennita' di funzione prevista dall'art. 37, comma 1, dell'allegato A alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 30, l'indennita' medesima, corrispondente al coefficiente 0,8, puo' essere elevata secondo i criteri stabiliti nella legge regionale 2 maggio 1991, n. 6. 3. L'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 - 1. Ai dirigenti regionali, che sono in godimento dell'indennita' di funzione di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 34/84, e' attribuita e corrisposta, a decorrere dal 1 ottobre 1990 e sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali di adeguamento alla nuova legislazione statale sulla dirigenza della pubblica amministrazione, l'indennita' di funzione di cui all'articolo 37, allegato A alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 30. 2. L'indennita' di funzione e' commisurata allo stipendio iniziale di ciascuna qualifica dirigenziale usando i coefficienti di cui ai successivi commi, non cumulabili fra loro. 3. Per la seconda qualifica dirigenziale sono applicati i seguenti coefficienti: a) coefficiente 0,8; b) coefficiente 0,9; c) coefficiente 1,00. 4. Il coefficiente 0,8 di cui al comma 3, lett. a), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un settore o di una posizione di ricerca che implica lo svolgimento di un complesso di attivita' di programmazione, amministrazione e controllo. 5. Il coefficiente 0,9 di cui al comma 3, lett. b), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un settore o di una posizione di ricerca che esercita, altresi', il coordinamento di programmi e di attivita' varie o attivita' di studio o di consulenza propositiva o di ricerca o vigilanza o ispezione o assistenza agli organi. 6. Il coefficiente 1,00 di cui al comma 3, lett. c), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un settore o di una posizione di ricerca che implica l'espletamento di funzioni aventi rilevanza intersettoriale nell'ambito dell'area funzionale ovvero non demandate specificatamente alla competenza di altri settori. Il coefficiente 1,00 viene, altresi', attribuito al dirigente preposto alla direzione di un settore o posizione di ricerca con funzioni di coordinamento di un'area funzionale. 7. Per la prima qualifica dirigenziale sono applicati i seguenti coefficienti: a) coefficiente 0,8; b) coefficiente 0,9; c) coefficiente 1,00. 8. Il coefficiente 0,8 di cui al comma 7, lett. a), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un servizio. 9. Il coefficiente 0,9 di cui al comma 7, lett. b), viene attribuito al dirigente che nell'ambito del servizio diretto svolge, inoltre, coordinandola, attivita' di studio, consulenza propositiva, ricerca, vigilanza, ispezione, programmazione e controllo, assistenza agli organi. 10. Il coefficiente 1,00 di cui al comma 7, lett. c), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un servizio che esplica, altresi', funzioni non demandate specificatamente alla competenza degli altri servizi istituiti nell'ambito del settore ovvero preposto alla direzione di piu' servizi. 11. Fino all'attuazione completa di quanto disposto dalle leggi regionali n. 34/84 e n. 55/90, relative al conferimento dei settori, e nelle more del conferimento formale di tutti i servizi, i coefficienti di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono attribuiti ai dirigenti comunque preposti alla direzione di uno o piu' servizi istituiti nell'ambito dell'ordinamento regionale. 12. La giunta regionale, con proprio provvedimento, individuera' i dirigenti aventi diritto all'indennita' secondo i coefficienti, criteri e modalita' determinati nei precedenti commi. 13. Per il personale del consiglio regionale provvedera' l'ufficio di presidenza".