Art. 4. 1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento gia' previsto dal capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione relativo all'esercizio finanziario 1993. 1. Per gli anni successivi si fara' fronte con gli stanziamenti che risulteranno iscritti sui competenti capitoli di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 18 febbraio 1994 RHODIO