Art. 4.
 
   1. All'onere derivante dalla presente legge si fa  fronte  con  lo
stanziamento  gia'  previsto  dal  capitolo  1003101  dello  stato di
previsione  della  spesa  del   bilancio   della   Regione   relativo
all'esercizio finanziario 1993.
   1.  Per  gli  anni successivi si fara' fronte con gli stanziamenti
che risulteranno iscritti sui competenti capitoli di bilancio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, 18 febbraio 1994
 
                               RHODIO