Art. 13. Partecipazione a corsi di aggiornamento 1. Il consiglio regionale, con i provvedimenti di approvazione e finanziamento dei corsi di formazione rivolti agli operatori impegnati nei servizi socio-sanitari ed educativi, determina le percentuali dei posti, anche ai fini della piena diffusione dei requisiti professionali previsti per lo svolgimento delle attivita', da riservare a soci lavoratori e dipendenti delle cooperative sociali convenzionate regolarmente iscritte nella sezione A dell'albo regionale. Per l'acquisizione degli specifici requisiti professionali previsti dall'art. 4, comma 1, lett. b), possono essere istituiti eventuali corsi speciali.