Art. 13.
               Partecipazione a corsi di aggiornamento
 
   1. Il consiglio regionale, con i provvedimenti di  approvazione  e
finanziamento   dei   corsi  di  formazione  rivolti  agli  operatori
impegnati nei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi,  determina  le
percentuali  dei  posti,  anche  ai  fini  della piena diffusione dei
requisiti professionali previsti per lo svolgimento delle  attivita',
da riservare a soci lavoratori e dipendenti delle cooperative sociali
convenzionate   regolarmente   iscritte  nella  sezione  A  dell'albo
regionale. Per l'acquisizione degli specifici requisiti professionali
previsti dall'art. 4, comma 1, lett.  b),  possono  essere  istituiti
eventuali corsi speciali.