Art. 14. Commissione regionale per la cooperazione sociale 1. E' istituita la commissione regionale per la cooperazione sociale. 2. Il presidente della giunta regionale con proprio decreto nomina a far parte della commissione coloro che sono stati designati a norma dei commi 3, 4, 5 e 6. 3. Il consiglio regionale, con voto limitato a due, designa tre membri esperti effettivi e tre membri esperti supplenti in materia di cooperazione sociale. 4. Le associazioni regionali delle cooperative piu' rappresentative, aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e suc- cessive modificazioni, designano tre membri effettivi e tre supplenti aventi una comprovata esperienza nel settore sociale. 5. L'ANCI designa due rappresentanti esperti nella materia, di cui uno effettivo ed uno supplente. 6. Un dirigente del ruolo unico regionale assegnato al dipartimento sicurezza sociale della giunta regionale svolge funzioni di raccordo e collegamento con le istituzioni regionali nonche' assicura le funzioni di segreteria. 7. I componenti la commissione durano in carica per l'intera legislatura regionale. Essi eleggono nel proprio seno, a maggioranza di due terzi, il presidente che ne convoca e presiede le sedute. La commissione e' convocata obbligatoriamente su richiesta di almeno cinque membri o su richiesta dell'assessore alla sicurezza sociale. 8. Per il proprio funzionamento, la commissione approva, a maggioranza di due terzi, un proprio regolamento.