Art. 14.
          Commissione regionale per la cooperazione sociale
 
   1.  E'  istituita  la  commissione  regionale  per la cooperazione
sociale.
   2. Il presidente della giunta regionale con proprio decreto nomina
a far parte della commissione coloro che sono stati designati a norma
dei commi 3, 4, 5 e 6.
   3.  Il  consiglio  regionale, con voto limitato a due, designa tre
membri esperti effettivi e tre membri esperti supplenti in materia di
cooperazione sociale.
   4.   Le   associazioni   regionali    delle    cooperative    piu'
rappresentative,    aderenti    alle    associazioni   nazionali   di
rappresentanza e tutela del movimento  cooperativo,  riconosciute  ai
sensi  dell'art. 35 del d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e suc-
cessive modificazioni, designano tre membri effettivi e tre supplenti
aventi una comprovata esperienza nel settore sociale.
   5. L'ANCI designa due rappresentanti esperti nella materia, di cui
uno effettivo ed uno supplente.
   6.  Un  dirigente  del  ruolo   unico   regionale   assegnato   al
dipartimento sicurezza sociale della giunta regionale svolge funzioni
di  raccordo  e  collegamento  con  le  istituzioni regionali nonche'
assicura le funzioni di segreteria.
   7. I componenti la  commissione  durano  in  carica  per  l'intera
legislatura  regionale. Essi eleggono nel proprio seno, a maggioranza
di due terzi, il presidente che ne convoca e presiede le  sedute.  La
commissione  e'  convocata  obbligatoriamente  su richiesta di almeno
cinque membri o su richiesta dell'assessore alla sicurezza sociale.
   8.  Per  il  proprio  funzionamento,  la  commissione  approva,  a
maggioranza di due terzi, un proprio regolamento.