Art. 15.
                      Compiti della commissione
 
   1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, la commissione esprime
pareri  e  formula proposte su progetti di legge, atti amministrativi
di particolare rilievo e direttive sociali, ivi compresi i pareri  di
cancellazione dall'albo di cui all'art. 7.
   2.  1  pareri  sono  espressi entro venti giorni dal momento della
richiesta da parte degli organi regionali.