Art. 15. Compiti della commissione 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, la commissione esprime pareri e formula proposte su progetti di legge, atti amministrativi di particolare rilievo e direttive sociali, ivi compresi i pareri di cancellazione dall'albo di cui all'art. 7. 2. 1 pareri sono espressi entro venti giorni dal momento della richiesta da parte degli organi regionali.