Art. 6.
                         Revisione dell'albo
 
   1.  Le  cooperative sociali ed i consorzi al fine di consentire la
verifica  dei  requisiti  in  base  ai  quali   e'   stata   disposta
l'iscrizione  all'albo,  entro  il 30 giugno di ogni anno, inviano al
presidente della giunta regionale:
     a)   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di    notorieta',
sottoscritta  dal  rappresentante  legale  della  cooperativa, con la
quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto nonche'  i  dati
risultanti  dai  documenti allegati alla domanda di iscrizione di cui
all'art.  5,  sono  invariati  oppure  si  attestano  le   variazioni
intervenute;
     b) relazione sulla attivita' svolta nell'anno precedente.
   2.  Fatto  salvo  quanto previsto dal comma 1. le cooperative ed i
consorzi comunicano al presidente della giunta  regionale,  entro  30
giorni  dall'avvenuto  deposito  in  Tribunale,  gli atti concernenti
variazioni dello statuto o modifiche dell'atto costitutivo.
   3.  Gli  enti  pubblici  convenzionati  con  cooperative  iscritte
all'albo  regionale  inviano  al  presidente  della giunta regionale,
entro il 30 settembre di  ogni  anno,  una  relazione  sull'andamento
delle  convenzioni.  Nel caso di convenzioni con cooperative iscritte
nella sezione B dell'albo, la relazione deve avere ad oggetto anche i
risultati conseguiti dalle persone svantaggiate o altri soggetti.
   4.  E'  fatta  salva  la  facolta'  del  presidente  della  giunta
regionale  di provvedere direttamente alla verifica del permanere dei
requisiti delle cooperative e dei consorzi di cui e'  stata  disposta
l'iscrizione  all'albo, avvalendosi, se necessario, del personale del
comune  o  dell'Unita'  sanitaria  locale  nel  cui   territorio   la
cooperativa o il consorzio hanno sede.