Art. 6. Revisione dell'albo 1. Le cooperative sociali ed i consorzi al fine di consentire la verifica dei requisiti in base ai quali e' stata disposta l'iscrizione all'albo, entro il 30 giugno di ogni anno, inviano al presidente della giunta regionale: a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', sottoscritta dal rappresentante legale della cooperativa, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto nonche' i dati risultanti dai documenti allegati alla domanda di iscrizione di cui all'art. 5, sono invariati oppure si attestano le variazioni intervenute; b) relazione sulla attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1. le cooperative ed i consorzi comunicano al presidente della giunta regionale, entro 30 giorni dall'avvenuto deposito in Tribunale, gli atti concernenti variazioni dello statuto o modifiche dell'atto costitutivo. 3. Gli enti pubblici convenzionati con cooperative iscritte all'albo regionale inviano al presidente della giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'andamento delle convenzioni. Nel caso di convenzioni con cooperative iscritte nella sezione B dell'albo, la relazione deve avere ad oggetto anche i risultati conseguiti dalle persone svantaggiate o altri soggetti. 4. E' fatta salva la facolta' del presidente della giunta regionale di provvedere direttamente alla verifica del permanere dei requisiti delle cooperative e dei consorzi di cui e' stata disposta l'iscrizione all'albo, avvalendosi, se necessario, del personale del comune o dell'Unita' sanitaria locale nel cui territorio la cooperativa o il consorzio hanno sede.