Art. 11. Validita' dell'iscrizione e aggiornamento professionale 1. La giunta regionale istituisce annualmente corsi di aggiornamento per maestri di sci nelle due discipline alpina e dello sci da fondo e fissa l'ammontare della tassa di iscrizione. 2. Per l'insegnamento nei predetti corsi la giunta regionale si avvale dell'assistenza tecnica degli istruttori nazionali, iscritti negli albi professionali tenuti dal collegio regionale, dando la precedenza agli iscritti nell'albo del collegio della regione Lombardia. 3. Le modalita' per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci sono determinate dalla regione, sentita la consulta, avvalendosi per la parte tecnico-didattica degli istruttori nazionali. 4. Gli iscritti all'albo professionale hanno l'obbligo, per poter esercitare la professione di maestro di sci, di dimostrare, con frequenza triennale, di possedere la idoneita' psico-fisica nei modi previsti dalla lett. c), primo comma del precedente art. 4 e di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento; sono esentati da tali obblighi i maestri-istruttori in regola con gli aggiornamenti annuali FISI. 5. In caso di impossibilita' di frequenza dei corsi per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore; il maestro di sci e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la possibilita' di esercitare la professione e' prorogata fino alla frequenza di tale corso ed in ogni caso per un periodo massimo di un anno, fermo restando l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al precedente comma e agli altri requisiti di legge. 6. Gli abilitati all'esercizio della professione di maestro di sci possono conseguire specializzazioni nelle varie branche dell'insegnamento oggetto della professione, mediante la frequenza con esito favorevole di corsi di formazione organizzati secondo le modalita' determinate dalla regione, sentito il collegio regionale.