Art. 11.
       Validita' dell'iscrizione e aggiornamento professionale
 
   1.   La   giunta   regionale   istituisce   annualmente  corsi  di
aggiornamento per maestri di sci nelle due discipline alpina e  dello
sci da fondo e fissa l'ammontare della tassa di iscrizione.
   2.  Per  l'insegnamento  nei predetti corsi la giunta regionale si
avvale dell'assistenza tecnica degli istruttori  nazionali,  iscritti
negli  albi  professionali  tenuti  dal  collegio regionale, dando la
precedenza  agli  iscritti  nell'albo  del  collegio  della   regione
Lombardia.
   3.  Le modalita' per il periodico aggiornamento tecnico, didattico
e culturale dei  maestri  di  sci  sono  determinate  dalla  regione,
sentita la consulta, avvalendosi per la parte tecnico-didattica degli
istruttori nazionali.
   4.  Gli iscritti all'albo professionale hanno l'obbligo, per poter
esercitare la professione di  maestro  di  sci,  di  dimostrare,  con
frequenza  triennale, di possedere la idoneita' psico-fisica nei modi
previsti dalla lett. c), primo comma  del  precedente  art.  4  e  di
frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento; sono esentati da
tali  obblighi  i  maestri-istruttori in regola con gli aggiornamenti
annuali FISI.
   5. In caso di impossibilita' di frequenza dei corsi per malattia o
per altri comprovati motivi di forza maggiore; il maestro di  sci  e'
tenuto   a  frequentare  il  corso  di  aggiornamento  immediatamente
successivo  alla  cessazione  dell'impedimento;  la  possibilita'  di
esercitare  la  professione  e' prorogata fino alla frequenza di tale
corso ed in ogni caso per  un  periodo  massimo  di  un  anno,  fermo
restando   l'accertamento   dell'idoneita'  psico-fisica  di  cui  al
precedente comma e agli altri requisiti di legge.
   6. Gli abilitati all'esercizio della professione di maestro di sci
possono   conseguire    specializzazioni    nelle    varie    branche
dell'insegnamento  oggetto  della  professione, mediante la frequenza
con esito favorevole di corsi di formazione  organizzati  secondo  le
modalita' determinate dalla regione, sentito il collegio regionale.