Art. 12.
          Formazione istruttori e corsi di specializzazione
 
   1.  La  FISI,  quale  emanazione  del  comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), provvede alla formazione ed  alla  disciplina  degli
istruttori   nazionali,   come  corpo  insegnante  tecnico  altamente
specializzato, ai fini previsti dagli artt. 6,  7,  10  ed  11  della
legge-quadro n. 81/91.
   2.  In  base alle esigenze ed alla evoluzione tecnica dello sci la
regione, sentita la consulta e d'intesa con  il  collegio  regionale,
puo'  istituire corsi ed esami di specializzazione per maestri di sci
e per direttori di scuole di sci.
   Le materie d'insegnamento ed i programmi dei corsi  sono  indicati
dalla  giunta  regionale sentito il collegio regionale dei maestri di
sci.
   3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione,
sono espletati da apposite commissioni nominate  di  volta  in  volta
dalla  giunta  regionale sentito il parere del collegio regionale dei
maestri di sci.  Esse  sono  composte  dall'assessore  al  commercio,
turismo,  industria  alberghiera, sport e tempo libero o suo delegato
che la presiede, dal presidente del collegio o suo delegato e da  tre
a  sei  membri  esperti nella materia di specializzazione; per ognuno
dei componenti e' nominato  un  supplente.  Funge  da  segretario  un
dipendente  regionale  del servizio sport e tempo libero appartenente
ad una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.