Art. 12. Formazione istruttori e corsi di specializzazione 1. La FISI, quale emanazione del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), provvede alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, come corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli artt. 6, 7, 10 ed 11 della legge-quadro n. 81/91. 2. In base alle esigenze ed alla evoluzione tecnica dello sci la regione, sentita la consulta e d'intesa con il collegio regionale, puo' istituire corsi ed esami di specializzazione per maestri di sci e per direttori di scuole di sci. Le materie d'insegnamento ed i programmi dei corsi sono indicati dalla giunta regionale sentito il collegio regionale dei maestri di sci. 3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione, sono espletati da apposite commissioni nominate di volta in volta dalla giunta regionale sentito il parere del collegio regionale dei maestri di sci. Esse sono composte dall'assessore al commercio, turismo, industria alberghiera, sport e tempo libero o suo delegato che la presiede, dal presidente del collegio o suo delegato e da tre a sei membri esperti nella materia di specializzazione; per ognuno dei componenti e' nominato un supplente. Funge da segretario un dipendente regionale del servizio sport e tempo libero appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.