Art. 13.
              Programmazione dei corsi ed assicurazione
 
   1.  I corsi istituiti o promossi ai sensi dei precedenti artt. 7 e
12 sono disciplinati, per quanto  non  diversamente  previsto,  dalla
legge regionale n. 95/80 e successive modificazioni.
   2.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata  a stipulare polizze di
assicurazione a favore  dei  membri  delle  commissioni,  di  cui  al
precedente  art. 10, degli insegnanti e degli allievi dei corsi per i
rischi derivanti da responsabilita' civile  verso  terzi  e  per  gli
infortuni,  limitatamente al periodo di esercizio delle loro funzioni
e qualora gli stessi non siano assicurati a diverso titolo.