Art. 13. Programmazione dei corsi ed assicurazione 1. I corsi istituiti o promossi ai sensi dei precedenti artt. 7 e 12 sono disciplinati, per quanto non diversamente previsto, dalla legge regionale n. 95/80 e successive modificazioni. 2. La giunta regionale e' autorizzata a stipulare polizze di assicurazione a favore dei membri delle commissioni, di cui al precedente art. 10, degli insegnanti e degli allievi dei corsi per i rischi derivanti da responsabilita' civile verso terzi e per gli infortuni, limitatamente al periodo di esercizio delle loro funzioni e qualora gli stessi non siano assicurati a diverso titolo.