Art. 14. T a r i f f e 1. I valori minimi e massimi delle tariffe da applicare per l'insegnamento dello sci, da parte delle scuole di sci autorizzate dalla regione, vengono fissati entro il 30 aprile di ogni anno dalla giunta regionale, sulla base delle proposte presentate dal collegio regionale, dei maestri di sci, prevedendo tariffe diverse per lezioni individuali, di gruppo di non piu' di quattro allievi e per lezioni collettive per gruppi di non piu' di dieci allievi. 2. La tariffa di cui al comma precedente e' unica per tutto il territorio regionale. 3. Tariffe preferenziali possono essere praticate per particolari combinazioni, quali le settimane bianche, i corsi per gruppi aziendali, scuole e societa' sportive. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle prestazioni di maestri di sci stranieri a favore di organizzazioni estere.