Art. 14.
                            T a r i f f e
 
   1. I valori minimi  e  massimi  delle  tariffe  da  applicare  per
l'insegnamento  dello  sci,  da parte delle scuole di sci autorizzate
dalla regione, vengono fissati entro il 30 aprile di ogni anno  dalla
giunta  regionale,  sulla base delle proposte presentate dal collegio
regionale, dei maestri di sci, prevedendo tariffe diverse per lezioni
individuali, di gruppo di non piu' di quattro allievi e  per  lezioni
collettive per gruppi di non piu' di dieci allievi.
   2.  La  tariffa  di  cui al comma precedente e' unica per tutto il
territorio regionale.
   3. Tariffe preferenziali possono essere praticate per  particolari
combinazioni,   quali  le  settimane  bianche,  i  corsi  per  gruppi
aziendali, scuole e societa' sportive.
   4. Le disposizioni di cui ai commi  precedenti  non  si  applicano
alle   prestazioni   di   maestri   di  sci  stranieri  a  favore  di
organizzazioni estere.