Art. 15.
                Collegio regionale dei maestri di sci
 
   1. E' istituito, quale organo di autodisciplina e  di  autogoverno
della  professione,  il  collegio  regionale  dei maestri di sci. Del
collegio fanno parte tutti i maestri di sci iscritti nell'albo  della
regione, nonche' quelli ivi residenti che abbiano cessato l'attivita'
per anzianita' o per invalidita'.
   2. Sono organi del collegio:
     a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
     b)  il  consiglio  direttivo,  composto dagli eletti fra tutti i
membri del collegio, rappresentanti proporzionalmente  i  maestri  di
sci alpino e da fondo, nel numero e secondo le modalita' previste dai
regolamenti di cui alla lett. d) del successivo terzo comma;
     c)  il  presidente,  eletto  dal  consiglio direttivo al proprio
interno.
   3. Spetta all'assemblea del collegio:
     a) eleggere il consiglio direttivo;
     b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
     c) eleggere i  membri  del  collegio  nazionale,  come  previsto
all'art. 15 della legge-quadro n. 81/91;
     d)   adottare   i  regolamenti  relativi  al  funzionamento  del
collegio, su proposta del consi'glio direttivo;
     e) pronunziarsi su ogni questione inerente la  professione,  che
le  venga  sottoposta  dal  consiglio  direttivo  o  sulla  quale una
pronuncia dell'assemblea venga richiesta  da  almeno  un  quinto  dei
componenti.
   4.  Spetta  al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere
tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la  tenuta  degli  albi
professionali,   la   vigilanza   sull'esercizio  della  professione,
l'applicazione delle sanzioni disciplinari, in collaborazione con  le
competenti autorita' regionali.
   5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonche'
l'approvazione  dei  regolamenti  di cui alla lett. d) del precedente
terzo comma, spettano alla giunta regionale.