Art. 15. Collegio regionale dei maestri di sci 1. E' istituito, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri di sci iscritti nell'albo della regione, nonche' quelli ivi residenti che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita'. 2. Sono organi del collegio: a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio; b) il consiglio direttivo, composto dagli eletti fra tutti i membri del collegio, rappresentanti proporzionalmente i maestri di sci alpino e da fondo, nel numero e secondo le modalita' previste dai regolamenti di cui alla lett. d) del successivo terzo comma; c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno. 3. Spetta all'assemblea del collegio: a) eleggere il consiglio direttivo; b) approvare annualmente il bilancio del collegio; c) eleggere i membri del collegio nazionale, come previsto all'art. 15 della legge-quadro n. 81/91; d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consi'glio direttivo; e) pronunziarsi su ogni questione inerente la professione, che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti. 4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, in collaborazione con le competenti autorita' regionali. 5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonche' l'approvazione dei regolamenti di cui alla lett. d) del precedente terzo comma, spettano alla giunta regionale.