Art. 16. Maestri di sci di altre regioni e altri Stati 1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Lombardia debbono richiedere, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita', l'iscrizione nell'albo professionale della regione Lombardia. 2. Il collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti iscritto nell'albo professionale della regione o provincia autonoma di provenienza e che permangano i requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione all'albo. Il consenso puo' essere negato ove sia in corso procedimento disciplinare nei confronti del maestro. Il collegio regionale dei maestri di sci provvede altresi a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione in albi di altre regioni. 3. I maestri di sci iscritti in albi di altre regioni, che intendono esercitare per periodi superiori ai quindici giorni in Lombardia, debbono dare preventiva comunicazione al collegio regionale dei maestri di sci della regione Lombardia, indicando la/le localita' sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attivita'. 4. Non e' soggetto agli obblighi di cui al comma precedente l'esercizio saltuario dell'attivita' da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi dalle regioni o province autonome o da altri Stati. 5. I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare l'attivita' professionale per periodi superiori a quindici giorni nell'ambito regionale devono richiedere preventivamente il nullaosta del collegio regionale. Qualora i maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente nell'ambito regionale e' richiesta l'iscrizione nell'albo professionale regionale. Il nullaosta o l'iscrizione sono concessi subordinatamente alla sussistenza dei requisiti indicati nel precedente art. 4 ed al riconoscimento, da parte della FISI, in accordo con il collegio nazionale, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocita' di trattamento.