Art. 16.
            Maestri di sci di altre regioni e altri Stati
 
   1. I maestri di sci iscritti negli  albi  professionali  di  altre
regioni  o  province autonome che intendono esercitare stabilmente la
professione in Lombardia debbono  richiedere,  almeno  trenta  giorni
prima     dell'inizio    dell'attivita',    l'iscrizione    nell'albo
professionale della regione Lombardia.
   2.  Il  collegio   regionale   dei   maestri   di   sci   provvede
all'iscrizione,  previa  verifica che il richiedente risulti iscritto
nell'albo  professionale  della  regione  o  provincia  autonoma   di
provenienza  e  che  permangano i requisiti soggettivi prescritti per
l'iscrizione all'albo. Il consenso puo'  essere  negato  ove  sia  in
corso   procedimento  disciplinare  nei  confronti  del  maestro.  Il
collegio regionale dei maestri di sci provvede altresi  a  cancellare
dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione in
albi di altre regioni.
   3.  I  maestri  di  sci  iscritti  in  albi  di altre regioni, che
intendono esercitare per periodi  superiori  ai  quindici  giorni  in
Lombardia,   debbono   dare   preventiva  comunicazione  al  collegio
regionale dei maestri di sci della regione Lombardia, indicando la/le
localita' sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di
attivita'.
   4. Non e' soggetto  agli  obblighi  di  cui  al  comma  precedente
l'esercizio  saltuario  dell'attivita'  da  parte  di  maestri di sci
provenienti con loro allievi dalle regioni o province autonome  o  da
altri Stati.
   5.  I  maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali
italiani  che  intendono  esercitare  l'attivita'  professionale  per
periodi  superiori  a  quindici  giorni  nell'ambito regionale devono
richiedere  preventivamente  il  nullaosta  del  collegio  regionale.
Qualora  i  maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente
nell'ambito   regionale   e'   richiesta    l'iscrizione    nell'albo
professionale  regionale.  Il  nullaosta o l'iscrizione sono concessi
subordinatamente  alla  sussistenza  dei   requisiti   indicati   nel
precedente  art.  4  ed  al  riconoscimento,  da parte della FISI, in
accordo  con  il  collegio  nazionale,  dell'equivalenza  del  titolo
rilasciato  nello  Stato  di  provenienza  e  della  reciprocita'  di
trattamento.