Art. 18. Scuole di sci 1. L'esercizio di scuola invernale o estiva per l'insegnamento della pratica dello sci e' soggetta ad autorizzazione regionale, previo accertamento dei seguenti requisiti, da documentarsi a carico dei richiedenti: a) organico costituito da un numero minimo di dodici maestri di sci, in possesso di regolare abilitazione ed iscritti all'albo regionale, salvo deroga concessa dalla giunta regionale per i comuni dove non esistano almeno dodici maestri di sci residenti; tale organico deve essere composto da maestri di sci non appartenenti ad altre scuole di sci. nelle scuole che esercitano l'insegnamento dello sci da fondo il numero minimo dell'organico e' ridotto a cinque unita'; b) sede in localita' di interesse turistico-sciistico, funzionale all'esercizio della scuola; c) organizzazione su base associativa o cooperativa, esclusivamente riservato ai maestri di sci iscritti all'albo e con un ordinamento interno a base democratica, che stabilisca la ripartizione dei proventi, dedotte le spese generali, esclusivamente fra i maestri di sci, in ragione delle loro effettive prestazioni; d) la direzione della scuola di sci deve essere affidata ad un maestro con qualifica di direttore ed a questo e' affidata la rappresentanza legale ad ogni effetto di legge; e) coordinamento con le attivita' turistiche della stazione, allo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale; f) impegno della scuola a prestare la propria opera in operazioni di soccorso; g) collaborazione con i comuni, le autorita' scolastiche, le associazioni sportive e gli enti turistici, per favorire ed agevolare la pratica dello sci nelle scuole, l'attivita' sportiva dei cittadini e la promozione turistica; h) stipula di una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilita' civile verso terzi e per gli infortuni derivanti dall'attivita' di insegnamento; i) la denominazione della scuola deve essere tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona.