Art. 18.
                            Scuole di sci
 
   1. L'esercizio di scuola invernale  o  estiva  per  l'insegnamento
della  pratica  dello  sci  e'  soggetta ad autorizzazione regionale,
previo accertamento dei seguenti requisiti, da documentarsi a  carico
dei richiedenti:
     a)  organico costituito da un numero minimo di dodici maestri di
sci, in  possesso  di  regolare  abilitazione  ed  iscritti  all'albo
regionale,  salvo deroga concessa dalla giunta regionale per i comuni
dove non esistano  almeno  dodici  maestri  di  sci  residenti;  tale
organico  deve  essere composto da maestri di sci non appartenenti ad
altre scuole di sci. nelle scuole che esercitano l'insegnamento dello
sci da fondo il numero  minimo  dell'organico  e'  ridotto  a  cinque
unita';
     b)   sede   in   localita'   di  interesse  turistico-sciistico,
funzionale all'esercizio della scuola;
     c)   organizzazione   su   base   associativa   o   cooperativa,
esclusivamente riservato ai maestri di sci iscritti all'albo e con un
ordinamento   interno   a   base   democratica,   che  stabilisca  la
ripartizione dei proventi, dedotte le spese generali,  esclusivamente
fra i maestri di sci, in ragione delle loro effettive prestazioni;
     d)  la  direzione della scuola di sci deve essere affidata ad un
maestro con qualifica  di  direttore  ed  a  questo  e'  affidata  la
rappresentanza legale ad ogni effetto di legge;
     e)  coordinamento  con  le  attivita' turistiche della stazione,
allo  scopo  di  una  migliore   qualificazione   ed   organizzazione
professionale;
     f)   impegno  della  scuola  a  prestare  la  propria  opera  in
operazioni di soccorso;
     g) collaborazione con i comuni,  le  autorita'  scolastiche,  le
associazioni sportive e gli enti turistici, per favorire ed agevolare
la pratica dello sci nelle scuole, l'attivita' sportiva dei cittadini
e la promozione turistica;
     h)  stipula  di  una  adeguata polizza di assicurazione contro i
rischi di responsabilita' civile verso  terzi  e  per  gli  infortuni
derivanti dall'attivita' di insegnamento;
     i)  la denominazione della scuola deve essere tale da non creare
confusione con quella di  altre  scuole  eventualmente  esistenti  in
zona.