Art. 19.
                      Apertura di scuole di sci
 
   1.   L'autorizzazione   all'apertura  di  una  scuola  di  sci  e'
rilasciata dalla giunta regionale in presenza dei requisiti  previsti
dal  precedente art. 18, sentito il collegio regionale maestri di sci
ed il comune dove la scuola ha sede.
   2. I pareri di cui al  comma  precedente  debbono  pervenire  alla
giunta   regionale   entro  quarantacinque  giorni  dalla  richiesta;
trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.
   3.  Per  migliorare  l'organizzazione  dei  servizi  turistici   e
responsabilizzare  l'attivita' di insegnamento dello sci, ogni scuola
di sci raccoglie di norma tutti i maestri  di  sci  operanti  in  una
stazione  sciistica,  ferma restando la liberta' d'esercizio autonomo
della professione.
   4. Una scuola puo'  aprire  degli  uffici  periferici  nell'ambito
comunale  al  fine  di  meglio  rispondere  alle  esigenze turistico-
sportive del comune medesimo.
   5. Le scuole di sci autorizzate dalla regione si distinguono in:
    scuola di sci estiva;
    scuola di sci invernale.
   6. La specifica denominazione di "Scuola di sci  estiva-invernale"
e' subordinata ad una relativa distinta domanda.
   7.  L'appartenenza  di  un  maestro  di  sci  ad una scuola di sci
invernale puo' consentire l'appartenenza ad una scuola di sci estiva,
limitatamente pero' al periodo  di  funzionamento  della  medesima  e
nella sola stagione estiva e viceversa.
   8.  Nel  rispetto  dei  requisiti  di  cui  al precedente comma e'
sufficiente per le scuole di sci estive un organico di nove maestri.
   9. La provincia, nel cui territorio hanno sede le scuole  di  sci,
verifica  annualmente la persistenza di tutti i requisiti indicati al
precedente art. 18 della presente legge e ne da'  comunicazione  alla
regione  entro  e  non  oltre  il  31  agosto  di ogni anno. Entro il
successivo 30 novembre la giunta regionale approva le iscrizioni e le
eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole di sci dandone
comunicazione alle province.
   10. Le scuole di sci sono tenute a comunicare entro il  30  giugno
di  ciascun  anno  alla  giunta  regionale  tutte  le  variazioni che
interessano il corpo insegnante, gli statuti, i regolamenti, la  sede
e  le sezioni staccate. Le scuole estive devono inoltrare le suddette
comunicazioni entro il 31 gennaio di ciascun anno.
   11.  La  revoca  del  riconoscimento,  prevista  in  assenza   dei
requisiti di cui sopra, e' deliberata dalla giunta regionale, sentita
la provincia competente e il collegio regionale dei maestri di sci.