Art. 19. Apertura di scuole di sci 1. L'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci e' rilasciata dalla giunta regionale in presenza dei requisiti previsti dal precedente art. 18, sentito il collegio regionale maestri di sci ed il comune dove la scuola ha sede. 2. I pareri di cui al comma precedente debbono pervenire alla giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. 3. Per migliorare l'organizzazione dei servizi turistici e responsabilizzare l'attivita' di insegnamento dello sci, ogni scuola di sci raccoglie di norma tutti i maestri di sci operanti in una stazione sciistica, ferma restando la liberta' d'esercizio autonomo della professione. 4. Una scuola puo' aprire degli uffici periferici nell'ambito comunale al fine di meglio rispondere alle esigenze turistico- sportive del comune medesimo. 5. Le scuole di sci autorizzate dalla regione si distinguono in: scuola di sci estiva; scuola di sci invernale. 6. La specifica denominazione di "Scuola di sci estiva-invernale" e' subordinata ad una relativa distinta domanda. 7. L'appartenenza di un maestro di sci ad una scuola di sci invernale puo' consentire l'appartenenza ad una scuola di sci estiva, limitatamente pero' al periodo di funzionamento della medesima e nella sola stagione estiva e viceversa. 8. Nel rispetto dei requisiti di cui al precedente comma e' sufficiente per le scuole di sci estive un organico di nove maestri. 9. La provincia, nel cui territorio hanno sede le scuole di sci, verifica annualmente la persistenza di tutti i requisiti indicati al precedente art. 18 della presente legge e ne da' comunicazione alla regione entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. Entro il successivo 30 novembre la giunta regionale approva le iscrizioni e le eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole di sci dandone comunicazione alle province. 10. Le scuole di sci sono tenute a comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno alla giunta regionale tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti, i regolamenti, la sede e le sezioni staccate. Le scuole estive devono inoltrare le suddette comunicazioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. 11. La revoca del riconoscimento, prevista in assenza dei requisiti di cui sopra, e' deliberata dalla giunta regionale, sentita la provincia competente e il collegio regionale dei maestri di sci.