Art. 2. Figura professionale 1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole od a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci, che non comportino difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi. 2. L'attivita' dei maestri di sci si puo' svolgere nelle aree sciistiche riconosciute dalla regione Lombardia, in attuazione della legge regionale vigente in materia di ordinamento delle piste per la pratica dello sci.