Art. 2.
                        Figura professionale
 
   1.  E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo
non esclusivo e non continuativo, a persone singole od  a  gruppi  di
persone,  le  tecniche  sciistiche in tutte le loro specializzazioni,
esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari
sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci, che
non comportino difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e  materiali
alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.
   2.  L'attivita'  dei  maestri  di  sci si puo' svolgere nelle aree
sciistiche riconosciute dalla regione Lombardia, in attuazione  della
legge  regionale vigente in materia di ordinamento delle piste per la
pratica dello sci.