Art. 20. Sanzioni disciplinari e ricorsi 1. I maestri di sci iscritti nell'albo professionale che si rendono colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge e dalla legge-quadro n. 81/91, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonizione scritta; b) censura; c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno; d) radiazione. 2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica e' ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutivita' del provvedimento. 3. La decisione sul ricorso e' adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti. 4. I provvedimenti adottati dal collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.