Art. 20.
                   Sanzioni disciplinari e ricorsi
 
   1.  I  maestri  di  sci  iscritti  nell'albo  professionale che si
rendono  colpevoli  di  violazione   delle   norme   di   deontologia
professionale,  ovvero  delle  norme  di comportamento previste dalla
presente legge e dalla legge-quadro n. 81/91,  sono  passibili  delle
seguenti sanzioni disciplinari:
     a) ammonizione scritta;
     b) censura;
     c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
     d) radiazione.
   2.  I  provvedimenti  disciplinari  sono  adottati  dal  consiglio
direttivo del collegio regionale dei maestri di  sci,  a  maggioranza
assoluta  dei  componenti;  contro di essi, entro trenta giorni dalla
notifica e' ammesso ricorso al direttivo del collegio  nazionale.  La
proposizione    del    ricorso   sospende,   fino   alla   decisione,
l'esecutivita' del provvedimento.
   3. La decisione sul ricorso e' adottata dal direttivo del collegio
nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
   4. I provvedimenti adottati  dal  collegio  regionale,  eccettuati
quelli  in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio
nazionale sono definitivi e sono impugnabili  dinanzi  al  competente
organo di giustizia amministrativa.