Art. 23.
            Regolamento di esecuzione e norme transitorie
 
   1.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
consiglio regionale, sentito il collegio regionale  maestri  di  sci,
approva un apposito regolamento di esecuzione.
   2.  In  fase  di  prima  applicazione  della  presente legge, sono
iscritti  di  diritto  nell'albo  professionale  e  fanno  parte  del
collegio regionale dei maestri di sci tutti i maestri di sci iscritti
nell'elenco  regionale,  abilitati all'insegnamento dello sci, di cui
all'art. 11 della legge regionale 15 luglio 1982, n.  37  "Disciplina
dell'insegnamento dello sci", previa presentazione in originale della
documentazione  di  idoneita'  rilasciata dalla regione Lombardia, ai
sensi della succitata  legge  regionale  n.  37/82,  oppure  tutti  i
maestri  di  sci  che abbiano superato l'esame di cui agli artt. 236,
237 e 238 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635.
   3. Fino a quando non siano istituiti i rispettivi albi  regionali,
i maestri di sci provenienti da altre regioni o province autonome che
intendono  esercitare stabilmente la professione in Lombardia possono
richiedere  l'iscrizione   all'albo   professionale   della   regione
Lombardia,  attestando  il  possesso oltre che dei requisiti previsti
dall'art. 2 della legge regionale n. 37/82, del titolo  di  idoneita'
tecnico-didattico   e   culturale,   conseguito   a   seguito   della
partecipazione ai corsi di formazione e del superamento dei  relativi
esami previsti dalle leggi regionali o provinciali, oppure attestando
il  superamento dell'esame di cui agli artt. 236, 237 e 238 del regio
decreto n. 635/40.
   4. In fase  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  sono
riconosciute di diritto come "Scuole di sci" le scuole autorizzate ai
sensi  degli  artt.  16  e  17  della  legge  regionale n. 37/82 ed i
direttori di scuola in carica si  intendono  confermati,  nella  loro
qualifica  con  l'obbligo  per  gli  stessi  della  frequenza  e  del
superamento del primo corso di  specializzazione  per  "Direttori  di
scuola di sci" che sara' indetto dalla regione.
   5. La prima assemblea del collegio regionale dei maestri di sci e'
indetta  dal  presidente  della  giunta regionale, mediante avviso da
pubblicare sul Bollettino ufficiale  della  regione  Lombardia  e  da
trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci ed alle
scuole di sci.
   Tale  assemblea e' presieduta dal presidente della associazione di
maestri di sci piu' rappresentativa in Lombardia o da suo delegato.
   6. Fino a quando non sia  costituito  il  collegio  nazionale  dei
maestri  di  sci,  i  ricorsi  avverso  ai provvedimenti disciplinari
adottati  dal  consiglio  direttivo  del  collegio   regionale   sono
presentati alla giunta regionale che decide in proposito.