Art. 23. Regolamento di esecuzione e norme transitorie 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, sentito il collegio regionale maestri di sci, approva un apposito regolamento di esecuzione. 2. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti di diritto nell'albo professionale e fanno parte del collegio regionale dei maestri di sci tutti i maestri di sci iscritti nell'elenco regionale, abilitati all'insegnamento dello sci, di cui all'art. 11 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 37 "Disciplina dell'insegnamento dello sci", previa presentazione in originale della documentazione di idoneita' rilasciata dalla regione Lombardia, ai sensi della succitata legge regionale n. 37/82, oppure tutti i maestri di sci che abbiano superato l'esame di cui agli artt. 236, 237 e 238 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635. 3. Fino a quando non siano istituiti i rispettivi albi regionali, i maestri di sci provenienti da altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Lombardia possono richiedere l'iscrizione all'albo professionale della regione Lombardia, attestando il possesso oltre che dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 37/82, del titolo di idoneita' tecnico-didattico e culturale, conseguito a seguito della partecipazione ai corsi di formazione e del superamento dei relativi esami previsti dalle leggi regionali o provinciali, oppure attestando il superamento dell'esame di cui agli artt. 236, 237 e 238 del regio decreto n. 635/40. 4. In fase di prima applicazione della presente legge, sono riconosciute di diritto come "Scuole di sci" le scuole autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge regionale n. 37/82 ed i direttori di scuola in carica si intendono confermati, nella loro qualifica con l'obbligo per gli stessi della frequenza e del superamento del primo corso di specializzazione per "Direttori di scuola di sci" che sara' indetto dalla regione. 5. La prima assemblea del collegio regionale dei maestri di sci e' indetta dal presidente della giunta regionale, mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia e da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci ed alle scuole di sci. Tale assemblea e' presieduta dal presidente della associazione di maestri di sci piu' rappresentativa in Lombardia o da suo delegato. 6. Fino a quando non sia costituito il collegio nazionale dei maestri di sci, i ricorsi avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale sono presentati alla giunta regionale che decide in proposito.