Art. 24.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Alla  determinazione  della spesa per gli interventi di cui ai
precedenti artt. 7, 10, 11, 12  e  13  si  provvedera',  a  decorrere
dall'esercizio  finanziario  1994,  con  la legge di approvazione del
bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma  dell'art.  22
della  legge  regionale 31 marzo 1978 n. 34, concernente "Norme sulle
procedure della programmazione  sul  bilancio  e  sulla  contabilita'
della regione" e sue successive modificazioni ed integrazioni.
   2.  Agli  oneri  relativi all'istituzione della consulta di cui al
precedente  art.  6  si  provvedera'  mediante  impiego  delle  somme
stanziate  nello  Stato  di  previsione  delle  spese  sul  capitolo:
1.2.7.1.322  "Spese  per  il  funzionamento  di  consigli,  comitati,
collegi  e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita'
di missione ed i rimborsi spese".
   3. Al bilancio di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  sono
apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione delle entrate:
   al  titolo  3,  categoria  3, e' istituito per memoria il capitolo
3.3.3694 "Quota di partecipazione alle  prove  attitudinali  tecnico-
pratiche, ai corsi di formazione, aggiornamento";
Stato di previsione delle spese:
   all'ambito  3,  settore  4, obiettivo 6, parte I, e' istituito per
memoria il seguente capitolo 3.4.6.1.3695 "Spese per l'organizzazione
della prova attitudinale, dei corsi di  formazione,  aggiornamento  e
specializzazione, nonche' degli esami abilitativi alla professione di
maestro di sci".