Art. 24. Norma finanziaria 1. Alla determinazione della spesa per gli interventi di cui ai precedenti artt. 7, 10, 11, 12 e 13 si provvedera', a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34, concernente "Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilita' della regione" e sue successive modificazioni ed integrazioni. 2. Agli oneri relativi all'istituzione della consulta di cui al precedente art. 6 si provvedera' mediante impiego delle somme stanziate nello Stato di previsione delle spese sul capitolo: 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita' di missione ed i rimborsi spese". 3. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario sono apportate le seguenti variazioni: Stato di previsione delle entrate: al titolo 3, categoria 3, e' istituito per memoria il capitolo 3.3.3694 "Quota di partecipazione alle prove attitudinali tecnico- pratiche, ai corsi di formazione, aggiornamento"; Stato di previsione delle spese: all'ambito 3, settore 4, obiettivo 6, parte I, e' istituito per memoria il seguente capitolo 3.4.6.1.3695 "Spese per l'organizzazione della prova attitudinale, dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione, nonche' degli esami abilitativi alla professione di maestro di sci".