Art. 7.
            Corso di formazione e preparazione all'esame
                          di maestro di sci
 
   1. La giunta regionale, sentita la consulta di cui  al  precedente
art.  6,  promuove  almeno  ogni  due  anni  un corso di formazione e
preparazione all'esame di maestro di sci per ciascuna disciplina,  di
cui  al  precedente  art.  1  e  fissa  l'ammontare  della  tassa  di
iscrizione.
   2. Il corso ha una durata minima di novanta  giorni  effettivi  di
insegnamento  e  prevede  periodi di preparazione tecnico-didattica e
culturale.
   3.  Il  corso  e'  organizzato  secondo  i principi e le procedure
previste dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 "Disciplina della
formazione professionale in Lombardia"  e  successive  modificazioni,
sentito  il  parere della consulta regionale. I programmi del corso e
del relativo esame sono attuati con la  collaborazione  del  collegio
regionale dei maestri di sci e degli organi tecnici della FISI.
   4.  La  partecipazione  al  corso  di  formazione  e  preparazione
all'esame per  maestro  di  sci  sono  subordinate  al  possesso  dei
seguenti requisiti:
     a) maggiore eta';
     b)  cittadinanza  italiana  o di altro Stato facente parte della
CEE;
     c) possesso di diploma di scuola dell'obbligo;
     d) certificato di idoneita' psico-fisica rilasciato  dalla  USSL
del  comune  di residenza, o da un centro di medicina dello sport con
data non anteriore a  tre  mesi  da  quello  di  presentazione  della
domanda;
     e)   attestazione   del  superamento  della  prova  attitudinale
tecnico-pratica,  sostenuta  davanti  la  competente  sottocomissione
tecnica della regione Lombardia, di cui al successivo art. 10.
   5.  La  domanda  per  la  partecipazione  al corso di formazione e
preparazione all'esame corredata dai documenti di cui alle precedenti
lett. a), b),  c),  d)  ed  e),  deve  essere  inoltrata  al  settore
istruzione e formazione professionale della giunta regionale.
   6.  La  giunta  regionale,  sentito  il  parere obbligatorio della
consulta, indice,  almeno  ogni  due  anni,  una  prova  attitudinale
tecnico-pratica  nelle  rispettive  discipline  alpina e dello sci da
fondo al fine di individuare i  candidati  idonei  a  frequentare  il
corso  di  formazione  e  preparazione  all'esame di maestro di sci e
fissa l'ammontare della tassa di iscrizione. Le prove  si  effettuano
davanti  alla sottocomissione tecnica di cui al successivo art. 10 ed
i requisiti richiesti al candidato sono quelli di cui alle lett.  a),
b), c) e d) del precedente quarto comma.
   7.  La  sottocomissione  ha facolta', durante lo svolgimento delle
prove, di effettuare tutti gli  opportuni  adattamenti  in  relazione
alle condizioni climatiche e logistiche del campo di prova.