Art. 7. Corso di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci 1. La giunta regionale, sentita la consulta di cui al precedente art. 6, promuove almeno ogni due anni un corso di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci per ciascuna disciplina, di cui al precedente art. 1 e fissa l'ammontare della tassa di iscrizione. 2. Il corso ha una durata minima di novanta giorni effettivi di insegnamento e prevede periodi di preparazione tecnico-didattica e culturale. 3. Il corso e' organizzato secondo i principi e le procedure previste dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 "Disciplina della formazione professionale in Lombardia" e successive modificazioni, sentito il parere della consulta regionale. I programmi del corso e del relativo esame sono attuati con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci e degli organi tecnici della FISI. 4. La partecipazione al corso di formazione e preparazione all'esame per maestro di sci sono subordinate al possesso dei seguenti requisiti: a) maggiore eta'; b) cittadinanza italiana o di altro Stato facente parte della CEE; c) possesso di diploma di scuola dell'obbligo; d) certificato di idoneita' psico-fisica rilasciato dalla USSL del comune di residenza, o da un centro di medicina dello sport con data non anteriore a tre mesi da quello di presentazione della domanda; e) attestazione del superamento della prova attitudinale tecnico-pratica, sostenuta davanti la competente sottocomissione tecnica della regione Lombardia, di cui al successivo art. 10. 5. La domanda per la partecipazione al corso di formazione e preparazione all'esame corredata dai documenti di cui alle precedenti lett. a), b), c), d) ed e), deve essere inoltrata al settore istruzione e formazione professionale della giunta regionale. 6. La giunta regionale, sentito il parere obbligatorio della consulta, indice, almeno ogni due anni, una prova attitudinale tecnico-pratica nelle rispettive discipline alpina e dello sci da fondo al fine di individuare i candidati idonei a frequentare il corso di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci e fissa l'ammontare della tassa di iscrizione. Le prove si effettuano davanti alla sottocomissione tecnica di cui al successivo art. 10 ed i requisiti richiesti al candidato sono quelli di cui alle lett. a), b), c) e d) del precedente quarto comma. 7. La sottocomissione ha facolta', durante lo svolgimento delle prove, di effettuare tutti gli opportuni adattamenti in relazione alle condizioni climatiche e logistiche del campo di prova.