Art. 8.
                        Esami di abilitazione
 
   1.  Gli  esami  per l'abilitazione della professione di maestro di
sci sono indetti annualmente in due sessioni dalla giunta  regionale,
vengono effettuati davanti l'apposita commissione regionale di cui al
successivo art. 10 e consistono nelle seguenti prove:
    tecnico-pratica;
    didattica;
    teorico-culturale.
   2.   L'ammissione  agli  esami  di  cui  al  precedente  comma  e'
subordinata al possesso dell'attestato comprovante la  frequenza  con
esito  positivo  del  corso  di  formazione e preparazione, di cui al
precedente art. 7.
   3. E' ammesso alla  prova  didattica  chi  ha  superato  la  prova
tecnica-pratica;  successivamente  e'  ammesso  alla  prova  teorico-
culturale chi ha superato la prova didattica. Il mancato  superamento
della  prova  tecnico-pratica  consente  di frequentare nuovamente il
corso   di  formazione  e  preparazione  dell'esame  medesimo,  senza
necessita' di dover ripetere la prova  attitudinale  tecnico-pratica.
In  questo caso la partecipazione al corso non e' obbligatoria, ma e'
comunque  vincolata  all'accettazione  della  domanda  da  parte  del
settore  istruzione  e formazione professionale. Il candidato che non
ha superato la prova  tecnico-pratica  ha  la  facolta'  di  ripetere
l'esame  una  sola  volta  in  ogni  sessione utile, entro i due anni
successivi.
   4. Il mancato superamento della prova didattica  e/o  della  prova
teorico-culturale comporta solo la ripetizione di tali singole prove,
da  effettuarsi  nella  sessione  utile  successiva, entro un termine
massimo di due anni dal mancato superamento della prima  prova.  Allo
scadere di tale termine, qualora l'intera serie di prove previste per
l'attestazione  professionale  non siano state superate, il candidato
perde il diritto di accedere ai corsi ed agli esami e  deve  ripetere
nuovamente e superare la prova attitudinale tecnico-pratica.
   5. I candidati devono far pervenire alla giunta regionale, a mezzo
del  servizio  postale  raccomandato,  la  domanda di ammissione alla
prova attitudinale ed agli esami  abilitativi  almeno  quarantacinque
giorni  prima della data fissata per il loro espletamento. Le domande
prive della idonea documentazione richiesta dalla presente legge, non
sono accettate e sono, di conseguenza, restituite  con  provvedimento
motivato.
   6.  La  giunta  regionale  rende  noto, mediante pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della regione Lombardia (BUR), i  programmi,  le
date  e la sede delle prove, almeno tre mesi prima del giorno fissato
per il loro espletamento.  Il  predetto  Bollettino  ufficiale  della
regione  Lombardia  viene  diffuso  a  tutte  le  scuole di sci della
regione.
   7. La sottocommissione tecnica ha facolta', durante lo svolgimento
delle prove  tecnico-pratiche,  di  effettuare  tutti  gli  opportuni
adattamenti  in relazione alle condizioni climatiche e logistiche del
campo di prova.