Art. 8. Esami di abilitazione 1. Gli esami per l'abilitazione della professione di maestro di sci sono indetti annualmente in due sessioni dalla giunta regionale, vengono effettuati davanti l'apposita commissione regionale di cui al successivo art. 10 e consistono nelle seguenti prove: tecnico-pratica; didattica; teorico-culturale. 2. L'ammissione agli esami di cui al precedente comma e' subordinata al possesso dell'attestato comprovante la frequenza con esito positivo del corso di formazione e preparazione, di cui al precedente art. 7. 3. E' ammesso alla prova didattica chi ha superato la prova tecnica-pratica; successivamente e' ammesso alla prova teorico- culturale chi ha superato la prova didattica. Il mancato superamento della prova tecnico-pratica consente di frequentare nuovamente il corso di formazione e preparazione dell'esame medesimo, senza necessita' di dover ripetere la prova attitudinale tecnico-pratica. In questo caso la partecipazione al corso non e' obbligatoria, ma e' comunque vincolata all'accettazione della domanda da parte del settore istruzione e formazione professionale. Il candidato che non ha superato la prova tecnico-pratica ha la facolta' di ripetere l'esame una sola volta in ogni sessione utile, entro i due anni successivi. 4. Il mancato superamento della prova didattica e/o della prova teorico-culturale comporta solo la ripetizione di tali singole prove, da effettuarsi nella sessione utile successiva, entro un termine massimo di due anni dal mancato superamento della prima prova. Allo scadere di tale termine, qualora l'intera serie di prove previste per l'attestazione professionale non siano state superate, il candidato perde il diritto di accedere ai corsi ed agli esami e deve ripetere nuovamente e superare la prova attitudinale tecnico-pratica. 5. I candidati devono far pervenire alla giunta regionale, a mezzo del servizio postale raccomandato, la domanda di ammissione alla prova attitudinale ed agli esami abilitativi almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il loro espletamento. Le domande prive della idonea documentazione richiesta dalla presente legge, non sono accettate e sono, di conseguenza, restituite con provvedimento motivato. 6. La giunta regionale rende noto, mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia (BUR), i programmi, le date e la sede delle prove, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il loro espletamento. Il predetto Bollettino ufficiale della regione Lombardia viene diffuso a tutte le scuole di sci della regione. 7. La sottocommissione tecnica ha facolta', durante lo svolgimento delle prove tecnico-pratiche, di effettuare tutti gli opportuni adattamenti in relazione alle condizioni climatiche e logistiche del campo di prova.