Art. 9. Istruttori delle scuole militari alpine e atleti della rappresentativa nazionale di sci 1. Gli istruttori delle discipline alpina e dello sci da fondo in forza presso le scuole militari alpine, in possesso di idonea certificazione rilasciata dalla competente autorita' militare, possono essere ammessi direttamente ai corsi di preparazione e formazione prescindendo dall'effettuazione della prova attitudinale tecnico-pratica. Nel caso in cui l'istruttore delle scuole militari alpine fosse in congedo, ha la possibilita' di accedere al corso entro due anni dal collocamento in congedo. 2. Si prescinde in ogni caso dalla prova attitudinale per gli atleti che abbiano fatto parte ufficialmente, nei tre anni precedenti l'organizzazione del corso, delle squadre nazionali per le discipline alpina e per lo sci da fondo, limitatamente alle rispettive specialita'.