Art. 9.
               Istruttori delle scuole militari alpine
           e atleti della rappresentativa nazionale di sci
 
   1. Gli istruttori delle discipline alpina e dello sci da fondo  in
forza  presso  le  scuole  militari  alpine,  in  possesso  di idonea
certificazione  rilasciata  dalla  competente   autorita'   militare,
possono  essere  ammessi  direttamente  ai  corsi  di  preparazione e
formazione prescindendo dall'effettuazione della  prova  attitudinale
tecnico-pratica.
   Nel caso in cui l'istruttore delle scuole militari alpine fosse in
congedo,  ha  la possibilita' di accedere al corso entro due anni dal
collocamento in congedo.
   2. Si prescinde in ogni caso  dalla  prova  attitudinale  per  gli
atleti che abbiano fatto parte ufficialmente, nei tre anni precedenti
l'organizzazione del corso, delle squadre nazionali per le discipline
alpina   e  per  lo  sci  da  fondo,  limitatamente  alle  rispettive
specialita'.