Art. 2. C o n t r i b u t i 1. In relazione alle finalita' di cui all'art. 1, i contributi possono essere concessi ad enti pubblici o ai soggetti privati, le cui proprieta' siano comprese in un piano di assestamento forestale approvato dalla giunta regionale. 2. I contributi sono concessi per: a) la predisposizione di progetti di taglio e la direzione delle operazioni di taglio; b) la commercializzazione in forma associata od accorpata dei lotti boschivi; c) la commercializzazione di lotti boschivi sotto forma di legname allestito.