Art. 2.
                         C o n t r i b u t i
 
   1.  In  relazione  alle  finalita' di cui all'art. 1, i contributi
possono essere concessi ad enti pubblici o ai  soggetti  privati,  le
cui  proprieta'  siano comprese in un piano di assestamento forestale
approvato dalla giunta regionale.
   2. I contributi sono concessi per:
     a) la predisposizione di progetti di taglio e la direzione delle
operazioni di taglio;
     b) la commercializzazione in forma associata  od  accorpata  dei
lotti boschivi;
     c)  la  commercializzazione  di  lotti  boschivi  sotto forma di
legname allestito.