Art. 4.
                          P r i o r i t a'
 
   1. Costituiscono titolo  di  priorita'  nella  concessione  a)  la
partecipazione  del  richiedente ad un consorzio forestale, istituito
ai sensi dell'art. 10 della legge  regionale  5  aprile  1976,  n.  8
"Legge  forestale  regionale" come modificato dall'art. 9 della legge
regionale 22 dicembre 1989, n. 80;
     b) l'esecuzione di utilizzazioni a carattere forzato  (piu'  del
50%  del  materiale  proveniente  da  fusti  schiantati,  sradicati o
bostricati) o a prevalenza di materiale intercalare;
     c) l'inclusione della zona, oggetto dell'intervento, nelle  aree
protette della regione.