Art. 4. P r i o r i t a' 1. Costituiscono titolo di priorita' nella concessione a) la partecipazione del richiedente ad un consorzio forestale, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 "Legge forestale regionale" come modificato dall'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80; b) l'esecuzione di utilizzazioni a carattere forzato (piu' del 50% del materiale proveniente da fusti schiantati, sradicati o bostricati) o a prevalenza di materiale intercalare; c) l'inclusione della zona, oggetto dell'intervento, nelle aree protette della regione.