Art. 5. P r o c e d u r e 1. Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno i richiedenti presentano agli enti delegati di cui all'art. 1 bis della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 "Legge forestale regionale" come integrati dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80, le richieste di contributo, corredate dalla necessaria documentazione. 2. Gli enti delegati provvedono alla presentazione di programmi pluriennali basati sull'individuazione di aree cui assegnare la priorita' degli interventi e sulla previsiorie dei contributi necessari negli anni successivi a garantire una programmazione razionale delle utilizzazioni boschive. 3. Sulla base dei programmi pluriennali gli enti delegati provvedono annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno a presentare alla giunta regionale un programma annuale degli interventi corredato del rendiconto circa l'attuazione degli interventi di competenza relativo all'esercizio precedente. 4. La giunta regionale delibera sulla base dei programmi e dei rendiconti presentati dagli enti delegati il riparto tra gli enti stessi dei fondi destinati alla concessione dei contributi. 5. Gli enti delegati provvedono all'istruttoria tecnico amministrativa, alla compilazione delle graduatorie ed alla successiva concessione dei contributi. 6. All'istruttoria tecnica relativa alle iniziative dirette degli enti delegati provvede il competente servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione. 7. Dopo l'approvazione della graduatoria gli interessati, sotto la propria responsabilita' e mediante preavviso di almeno 15 giorni, possono dare inizio agli interventi senza che cio' implichi alcun obbligo di finanziamento.