Art. 5.
                          P r o c e d u r e
 
   1. Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno i richiedenti
presentano  agli  enti  delegati  di  cui  all'art. 1 bis della legge
regionale 5 aprile  1976,  n.  8  "Legge  forestale  regionale"  come
integrati dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80, le richieste
di contributo, corredate dalla necessaria documentazione.
   2.  Gli  enti  delegati provvedono alla presentazione di programmi
pluriennali basati  sull'individuazione  di  aree  cui  assegnare  la
priorita'   degli  interventi  e  sulla  previsiorie  dei  contributi
necessari  negli  anni  successivi  a  garantire  una  programmazione
razionale delle utilizzazioni boschive.
   3.   Sulla  base  dei  programmi  pluriennali  gli  enti  delegati
provvedono annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno a presentare
alla giunta regionale un programma annuale degli interventi corredato
del rendiconto circa  l'attuazione  degli  interventi  di  competenza
relativo all'esercizio precedente.
   4.  La  giunta  regionale  delibera sulla base dei programmi e dei
rendiconti presentati dagli enti delegati il  riparto  tra  gli  enti
stessi dei fondi destinati alla concessione dei contributi.
   5.   Gli   enti   delegati   provvedono   all'istruttoria  tecnico
amministrativa,  alla  compilazione   delle   graduatorie   ed   alla
successiva concessione dei contributi.
   6.  All'istruttoria tecnica relativa alle iniziative dirette degli
enti   delegati   provvede   il   competente   servizio   provinciale
agricoltura, foreste e alimentazione.
   7. Dopo l'approvazione della graduatoria gli interessati, sotto la
propria  responsabilita'  e  mediante  preavviso di almeno 15 giorni,
possono dare inizio agli interventi senza  che  cio'  implichi  alcun
obbligo di finanziamento.