IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Definizioni 1. Sono definiti edifici di culto ed opere annesse destinate all'esercizio dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. i), della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, e sono ammissibili a finanziamento regionale nei modi e nella misura previsti dalla legge stessa: gli immobili destinati al culto, anche se articolati in piu' edifici; le strutture funzionalmente connesse con le attivita' per l'esercizio del culto; gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attivita' educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro che non abbiano fini di lucro; gli immobili destinati alla formazione del clero; gli immobili sedi di istituti di istruzione religiosa.