Art. 3. Contributi di urbanizzazione secondaria 1. I comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, devolvono alle competenti autorita' religiose una somma non inferiore al sette per cento dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione secondaria. 2. I contributi di cui al precedente comma sono determinati con riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell'anno precedente, anche per l'edilizia convenzionata, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni hanno eventualmente ottenuto per l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per la cessione delle relative aree. 3. Le somme spettanti sono corrisposte ai legali rappresentanti delle confessioni religiose che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2, in misura proporzionale alla consistenza nel comune delle comunita' di diversa confessione. 4. Il 20% delle somme versate da ciascun comune e' destinato alla esecuzione di lavori di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, consolidamento, adeguamento antisismico e restauro riguardanti opere ricadenti nel territorio di competenza dell'autorita' religiosa mandataria, in modo tale che si realizzi, al compimento di un quinquennio, il pareggio tra somme conferite dal comune stesso e somme investite sul proprio territorio. L'80% e' comunque destinato all'esecuzione di lavori riguardanti opere ricadenti nel comune conferente la rispettiva somma. 5. Le competenti autorita' religiose trasmettono ai comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite al fine della verifica del loro impiego. 6. Le somme non utilizzate sono recuperate dal comune, maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal tesoriere per le giacenze ordinarie. 7. E' in facolta' delle competenti autorita' religiose stipulare con i comuni apposite convenzioni nel caso in cui gli stessi o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al comma 4 del presente articolo. 8. Per gli edifici di culto ed opere annesse ricadenti sotto il regime giuridico della legge n. 1089 del 1 giugno 1939, ferme restando le competenze degli organi dello Stato in ordine alle proce- dure ed esecuzione degli interventi di cui alla stessa legge n. 1089 del 1 giugno 1939, la convenzione di cui al precedente comma fra le competenti autorita' religiose ed i comuni e' obbligatoria ed i lavori vanno realizzati dai comuni con le modalita' di cui alla legge regionale n. 37 del 29 giugno 1979.