Art. 3.
               Contributi di urbanizzazione secondaria
 
   1. I comuni, entro il  31  marzo  di  ogni  anno,  devolvono  alle
competenti  autorita'  religiose una somma non inferiore al sette per
cento dei contributi  loro  spettanti  per  oneri  di  urbanizzazione
secondaria.
   2.  I  contributi  di cui al precedente comma sono determinati con
riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell'anno
precedente, anche per l'edilizia  convenzionata,  senza  tener  conto
degli  scomputi  che i titolari delle concessioni hanno eventualmente
ottenuto  per  l'esecuzione  diretta  di  opere   di   urbanizzazione
secondaria e per la cessione delle relative aree.
   3.  Le  somme  spettanti sono corrisposte ai legali rappresentanti
delle confessioni religiose che ne facciano richiesta e che abbiano i
requisiti di cui al precedente art. 2, in misura  proporzionale  alla
consistenza nel comune delle comunita' di diversa confessione.
   4.  Il 20% delle somme versate da ciascun comune e' destinato alla
esecuzione di lavori di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione,
consolidamento, adeguamento antisismico e restauro riguardanti  opere
ricadenti  nel  territorio  di  competenza  dell'autorita'  religiosa
mandataria, in modo  tale  che  si  realizzi,  al  compimento  di  un
quinquennio,  il  pareggio  tra  somme  conferite dal comune stesso e
somme investite sul proprio territorio.
   L'80% e' comunque destinato all'esecuzione di  lavori  riguardanti
opere ricadenti nel comune conferente la rispettiva somma.
   5.  Le competenti autorita' religiose trasmettono ai comuni, entro
il  31  dicembre  di  ogni  anno,  una  analitica   relazione   sulla
utilizzazione  delle  somme percepite al fine della verifica del loro
impiego.
   6. Le somme non utilizzate sono recuperate dal comune,  maggiorate
degli  interessi computati al tasso riconosciuto dal tesoriere per le
giacenze ordinarie.
   7. E' in facolta' delle competenti autorita'  religiose  stipulare
con  i  comuni  apposite  convenzioni  nel caso in cui gli stessi o i
soggetti attuatori di piani  urbanistici  esecutivi  provvedano  alla
realizzazione  diretta dei lavori o delle opere di cui al comma 4 del
presente articolo.
   8. Per gli edifici di culto ed opere annesse  ricadenti  sotto  il
regime  giuridico  della  legge  n.  1089  del  1› giugno 1939, ferme
restando le competenze degli organi dello Stato in ordine alle proce-
dure ed esecuzione degli interventi di cui alla stessa legge n.  1089
del 1› giugno 1939, la convenzione di cui al precedente comma fra  le
competenti  autorita'  religiose  ed  i  comuni  e' obbligatoria ed i
lavori vanno realizzati dai comuni con le modalita' di cui alla legge
regionale n. 37 del 29 giugno 1979.