Art. 4. Abrogazioni e norma finanziaria 1. E' abrogato il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27. 2. La presente legge non comporta l'iscrizione di appositi stanziamenti a carico del bilancio regionale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 4 febbraio 1994 SAVINO