Art. 4.
                   Abrogazioni e norma finanziaria
 
   1. E' abrogato il comma 2 dell'art. 2  della  legge  regionale  16
maggio 1985, n. 27.
   2.  La  presente  legge  non  comporta  l'iscrizione  di  appositi
stanziamenti a carico del bilancio regionale.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 4 febbraio 1994
 
                               SAVINO