Art. 10.
                    Registro dei tecnici agricoli
 
   1. Per conseguire un qualificato servizio  di  sviluppo  agricolo,
anche in attuazione del regolamento CEE n. 270/79, i tecnici agricoli
impiegati nel servizio pubblico e privato di sviluppo agricolo devono
essere  iscritti in apposito registro, tenuto a cura dell'assessorato
regionale all'agricoltura.
   2. I richiedenti  l'iscrizione  al  registro  devono  possedere  i
seguenti titoli:
    diploma    di    laurea    in    scienze    agrarie,   forestali,
dell'alimentazione,   delle   produzioni   animali,    in    medicina
veterinaria,  in biologia e in chimica, o diploma di perito agrario o
di agrotecnico;
    titolo di divulgatore  conseguito  attraverso  la  frequenza  dei
corsi  CIFDA  istituiti ai sensi del regolamento CEE n. 270/79 oppure
di corsi svolti con analoga metodologia che  saranno  promossi  dalla
Regione.
   3.  Sono  iscritti  nel registro dei tecnici agricoli i dipendenti
regionali che alla data del 1› gennalo 1988, in possesso di  uno  dei
titoli  di  studio  richiesti, abbiano svolto attivita' di assistenza
tecniica o comunque ad essa  connessa  presso  gli  uffici  regionali
centrali  e  periferici, per almeno un triennio. Tale requisito sara'
attestato da apposita certificazione  dell'assessore  all'agricoltura
su  parere  espresso  dal  dirigente  dell'ufficio  presso  il  quale
l'interessato ha prestato servizio. L'iscrizione avviene  su  domanda
dell'interessato  da  presentare al presidente della giunta regionale
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   4. Possono essere iscritti al registro dei tecnici agricoli  anche
i  docenti della formazione professionale che, in possesso del titolo
di studio richiesto ed avendo insegnato materie inerenti  il  settore
agricolo,    abbiano   partecipato   con   profitto   ai   corsi   di
riqualificazione   promossi    dall'assessorato    alla    formazione
professionale.
   5.  Possono  essere  iscritti  al  "registro"  i  tecnici agricoli
formati  nei  corsi  per  divulgatori  svolti  dalle   organizzazioni
professionali  ai sensi del combinato disposto dei regolamenti CEE n.
270/79 e n. 1760/87.
   6.   Gli   iscritti   al   registro   sono  tenuti  a  frequentare
periodicamente corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.