Art. 11.
              Attivita' lavorativa dei tecnici agricoli
 
   1. I  dipendenti  regionali  impegnati  nei  servizi  di  sviluppo
agricolo, la cui attivita' professionale risulti incompatibile con il
rispetto  del normale orario di ufficio, possono svolgere l'attivita'
lavorativa ordinaria di trentasei ore settimanali  in  orari  diversi
rispetto  all'orario  unico  in  vigore  negli  uffici  regionali,  a
condizione che tale attivita' si svolga  pr  almeno  cinque  giornate
lavorative settimanali e che venga istituito un adeguato controllo di
normale svolgimento di attivita' lavorativa.
   2.  ln  deroga  al  regolamento  degli automezzi regionali 1 8.07.
1978, n. 1, i tecnici agricoli  impegnati  nei  servizi  pubblici  di
sviluppo  agricolo  sono  autorizzati, limitatamente al territorio di
competenza, alla  guida  delle  autovetture  regionali  assegnate  ai
rispettivi  uffici.  La  Regione  curera'  la  stipula  di  specifica
copertura assicurativa in  favore  dei  suddetti  per  ogni  danno  a
persone  o  a  cose  che  dovesse  verificarsi  nell'espletamento del
servizio.