Art. 11. Attivita' lavorativa dei tecnici agricoli 1. I dipendenti regionali impegnati nei servizi di sviluppo agricolo, la cui attivita' professionale risulti incompatibile con il rispetto del normale orario di ufficio, possono svolgere l'attivita' lavorativa ordinaria di trentasei ore settimanali in orari diversi rispetto all'orario unico in vigore negli uffici regionali, a condizione che tale attivita' si svolga pr almeno cinque giornate lavorative settimanali e che venga istituito un adeguato controllo di normale svolgimento di attivita' lavorativa. 2. ln deroga al regolamento degli automezzi regionali 1 8.07. 1978, n. 1, i tecnici agricoli impegnati nei servizi pubblici di sviluppo agricolo sono autorizzati, limitatamente al territorio di competenza, alla guida delle autovetture regionali assegnate ai rispettivi uffici. La Regione curera' la stipula di specifica copertura assicurativa in favore dei suddetti per ogni danno a persone o a cose che dovesse verificarsi nell'espletamento del servizio.