Art. 12.
               Attivita' di ricerca e sperimentazione
 
   1. Le attivita' di ricerca e sperimentazione applicata da inserire
nel programma  regionale,  da  qualsiasi  soggetto  proposte,  devono
essere preventivamente concordate e successivamente realizzate con il
coinvolgimento  degli  Istituti di ricerca e sperimentazione presenti
sul territorio regionale, nonche' con  enti  pubblici  nazionali,  in
relazione alle specifiche competenze di ognuno di essi.
   2. La regione Puglia stipulera' con i predetti Istituti di ricerca
o  enti  pubblici  apposite  convenzioni nel rispetto della normativa
regionale e statale in vigore.