Art. 12. Attivita' di ricerca e sperimentazione 1. Le attivita' di ricerca e sperimentazione applicata da inserire nel programma regionale, da qualsiasi soggetto proposte, devono essere preventivamente concordate e successivamente realizzate con il coinvolgimento degli Istituti di ricerca e sperimentazione presenti sul territorio regionale, nonche' con enti pubblici nazionali, in relazione alle specifiche competenze di ognuno di essi. 2. La regione Puglia stipulera' con i predetti Istituti di ricerca o enti pubblici apposite convenzioni nel rispetto della normativa regionale e statale in vigore.