Art. 13.
      Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo regionale
 
   1. La dotazione  organica  complessiva  per  l'applicazione  della
presente  legge  e'  fissata  nei  limiti di sessanta unita' tecniche
agricole (laureati e diplomati) in deroga a quanto stabilito  per  la
Puglia  dal  programma quadro nazionale per la divulgazione agricola,
in esecuzione del reg.  CEE  270/79  e  succcssive  modificazioni  ed
integrazioni.
   2.  Con  la  legge  regionale di organizzazione degli uffici sara'
determinata la dotazione organica dei singoli livelli funzionali  che
comunque non potranno superare il settimo livello.