Art. 13. Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo regionale 1. La dotazione organica complessiva per l'applicazione della presente legge e' fissata nei limiti di sessanta unita' tecniche agricole (laureati e diplomati) in deroga a quanto stabilito per la Puglia dal programma quadro nazionale per la divulgazione agricola, in esecuzione del reg. CEE 270/79 e succcssive modificazioni ed integrazioni. 2. Con la legge regionale di organizzazione degli uffici sara' determinata la dotazione organica dei singoli livelli funzionali che comunque non potranno superare il settimo livello.