Art. 14. Norma transitoria 1. La Regione, al fine dell'immediata attivazione degli istituendi servizi di sviluppo agricolo regionale, dispone l'assunzione dei tecnici agricoli successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e della legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994. 2. La giunta regionale, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, con proprio provvedimento determina tempi e proce- dure relative all'assunzione dei tecnici per i servizi agricoli che: a) siano in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 270/1979 della Comunita' economica europea; b) siano stati ammessi ai corsi per divulgatori agricoli presso il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) di Bernalda e del FORMEZ a seguito di pubblico concorso bandito dagli stessi enti; c) abbiano superato le prove finali dei corsi di cui alla precedente lettera b).