Art. 14.
                          Norma transitoria
 
   1. La Regione, al fine dell'immediata attivazione degli istituendi
servizi  di  sviluppo  agricolo  regionale,  dispone l'assunzione dei
tecnici agricoli successivamente alla data di entrata in vigore della
presente  legge  e  della  legge  di  bilancio  di   previsione   per
l'esercizio finanziario 1994.
   2.  La  giunta  regionale,  successivamente  all'entrata in vigore
della legge regionale del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
finanziario  1994, con proprio provvedimento determina tempi e proce-
dure relative all'assunzione dei tecnici per i servizi agricoli che:
     a) siano in possesso dei requisiti  di  cui  al  regolamento  n.
270/1979 della Comunita' economica europea;
     b)  siano stati ammessi ai corsi per divulgatori agricoli presso
il  Consorzio  interregionale  per  la  formazione  dei   divulgatori
agricoli  (CIFDA)  di  Bernalda  e  del  FORMEZ a seguito di pubblico
concorso bandito dagli stessi enti;
     c) abbiano superato le  prove  finali  dei  corsi  di  cui  alla
precedente lettera b).