Art. 15. Norma finanziaria 1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 2 miliardi annui, si fara' fronte mediante gli stanziamenti che perverranno alla Regione dal riparto delle risorse finanziarie statali destinate all'attuazione di azioni in campo agricolo e forestale e dalle quote assegnate dalla Comunita' europea per il cofinanziamento delle specifiche attivita'. 2. Per il 1994, si fara' fronte, in termini di competenza e cassa, per lire 1 miliardo con il recupero del residuo di stanziamento del cap. 01 12054 "Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attivita' di ricerca e sperimentazione" del bilancio di previsione 1992 di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 1556 del 28 maggio 1993 e per lire 1 miliardo con i fondi di cui al comma precedente. 3. Per gli anni successivi si provvedera' in sede di approvazione della legge regionale dei corrispondenti bilanci di previsione, con esclusivo riferimento ai fondi di cui al precedente comma 1. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 8 febbraio 1994 SAVINO