Art. 15.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge,
quantificati in lire 2 miliardi annui, si fara' fronte  mediante  gli
stanziamenti  che  perverranno alla Regione dal riparto delle risorse
finanziarie statali  destinate  all'attuazione  di  azioni  in  campo
agricolo  e forestale e dalle quote assegnate dalla Comunita' europea
per il cofinanziamento delle specifiche attivita'.
   2. Per il 1994, si fara' fronte, in termini di competenza e cassa,
per lire 1 miliardo con il recupero del residuo di  stanziamento  del
cap.  01 12054 "Interventi regionali per il coordinamento dei servizi
di  sviluppo   agricolo   e   connessa   attivita'   di   ricerca   e
sperimentazione"   del  bilancio  di  previsione  1992  di  cui  alla
deliberazione di giunta regionale n. 1556 del 28 maggio  1993  e  per
lire 1 miliardo con i fondi di cui al comma precedente.
   3.  Per gli anni successivi si provvedera' in sede di approvazione
della legge regionale dei corrispondenti bilanci di  previsione,  con
esclusivo riferimento ai fondi di cui al precedente comma 1.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 8 febbraio 1994
 
                               SAVINO