Art. 2.
           Configurazione dei servizi di sviluppo agricoio
 
   1.  I  servizi di sviluppo agricolo si configurano quali strumenti
essenziali di attuazione della politica agricola regionale; essi sono
svolti oltre che dalla Regione anche dalle stesse categorie agricole,
in  forma  autogestita,  con  l'indirizzo,  il  coordinamento  e   il
controllo della Regione.