Art. 3. Finalita' dei servizi di sviluppo agricolo 1. Le finalita' principali dei servizi di sviluppo agricolo sono: a) stimolare, raccogliere ed organizzare la domanda di ricerca applicata e sperimentazione in campo agricolo di interesse regionale e divulgarne i risultati; b) promuovere ed attuare programmi di formazione socio-economica e di qualificazione professionale, incentivata ai sensi degli artt. 21 e 22 del reg. CEE 797/85, degli addetti ai servizi agricoli di sviluppo nel quadro delle finalita' previste dalle direttive CEE; c) curare la diffusione di programmi e materiali divulgativi, anche mediante il ricorso a professionalita' del settore; d) realizzare programmi dimostrativi in campo, organizzare incontri e conferenze a livello territoriale con organizzazioni professionali, associazioni dei produttori, cooperative ed altri organismi associativi delle categorie agricole, al fine di elevare il grado di conoscenza degli imprenditori e di conseguire la piu' rapida diffusione di quelle innovazioni tecnico-scientifiche connesse alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo; e) diffondere la conoscenza degli interventi pubblici e relative procedure destinate allo sviluppo agricolo, specie per quanto attiene allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, per incidere sul mercato attraverso il coagulo e la normalizzazione dell'offerta spesso proveniente da aziende di ridotte dimensioni; f) orientare le scelte produttive ed operative in campo agricolo secondo criteri di economicita' compatibili con la programmazione e in conformita' dell'esigenza di combinare a livello ottimale i fattori della produzione aziendale e le innovazioni tecniche onde elevare le possibilita' di occupazione e di reddito dei coltivatori; g) assistere gli agricoltori nell'opera di miglioramento e potenziamento economico e produttivo delle aziende, nonche' nell'elaborazione e nella tenuta della contabilita' aziendale; h) far acquisire alle aziende agricole, singole o associate, le innovazioni colturali tecnologiche, economiche ed organizzative, nonche' i risultati conseguiti dalla ricerca e dalla sperimentazione in materia di coltivazione, allevamenti, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, difesa delle colture, gestione ed organizzazione aziendale. 2. Le attivita' connesse con le finalita' di cui alle lettere a), d) ed e) del precedente comma sono di prevalente interesse generale e sono svolte direttamente dalla Regione attraverso i propri organi tecnici o da altro ente pubblico all'uopo delegato; tutti gli altri compiti possono essere svolti in forma autogestita sotto il coordinamento e sostegno finanziario della Regione.