Art. 3.
             Finalita' dei servizi di sviluppo agricolo
 
   1. Le finalita' principali dei servizi di sviluppo agricolo sono:
     a)  stimolare,  raccogliere ed organizzare la domanda di ricerca
applicata e sperimentazione in campo agricolo di interesse  regionale
e divulgarne i risultati;
     b) promuovere ed attuare programmi di formazione socio-economica
e  di  qualificazione professionale, incentivata ai sensi degli artt.
21 e 22 del reg. CEE 797/85, degli addetti  ai  servizi  agricoli  di
sviluppo nel quadro delle finalita' previste dalle direttive CEE;
     c)  curare  la  diffusione di programmi e materiali divulgativi,
anche mediante il ricorso a professionalita' del settore;
     d)  realizzare  programmi  dimostrativi  in  campo,  organizzare
incontri  e  conferenze  a  livello  territoriale  con organizzazioni
professionali, associazioni  dei  produttori,  cooperative  ed  altri
organismi associativi delle categorie agricole, al fine di elevare il
grado di conoscenza degli imprenditori e di conseguire la piu' rapida
diffusione  di  quelle innovazioni tecnico-scientifiche connesse alla
realizzazione degli obiettivi di sviluppo;
     e) diffondere la conoscenza degli interventi pubblici e relative
procedure destinate allo sviluppo agricolo, specie per quanto attiene
allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, per incidere
sul mercato attraverso il coagulo e la  normalizzazione  dell'offerta
spesso proveniente da aziende di ridotte dimensioni;
     f) orientare le scelte produttive ed operative in campo agricolo
secondo  criteri  di economicita' compatibili con la programmazione e
in conformita'  dell'esigenza  di  combinare  a  livello  ottimale  i
fattori  della  produzione  aziendale  e le innovazioni tecniche onde
elevare le possibilita' di occupazione e di reddito dei coltivatori;
     g) assistere  gli  agricoltori  nell'opera  di  miglioramento  e
potenziamento   economico   e   produttivo   delle  aziende,  nonche'
nell'elaborazione e nella tenuta della contabilita' aziendale;
     h) far acquisire alle aziende agricole, singole o associate,  le
innovazioni  colturali  tecnologiche,  economiche  ed  organizzative,
nonche' i risultati conseguiti dalla ricerca e dalla  sperimentazione
in    materia    di    coltivazione,   allevamenti,   lavorazione   e
commercializzazione dei prodotti, difesa delle colture,  gestione  ed
organizzazione aziendale.
   2.  Le attivita' connesse con le finalita' di cui alle lettere a),
d) ed e) del precedente comma sono di prevalente interesse generale e
sono svolte direttamente dalla Regione  attraverso  i  propri  organi
tecnici  o  da altro ente pubblico all'uopo delegato; tutti gli altri
compiti  possono  essere  svolti  in  forma  autogestita   sotto   il
coordinamento e sostegno finanziario della Regione.