Art. 4. Programmi poliennali e progetti annuali esecutivi 1. Le finalita' della presente legge si conseguono attraverso programmi poliennali, nei quali sono definiti gli obiettivi da conseguire, i tempi e le modalita' i attuazione, gli enti, organismi, organizzazioni professionali agricole, cooperative ed lstituti interessati e l'onere finanziario che la Regione dovra' sostenere. 2. I programmi poliennali, predisposti dall'assessorato all'agricoltura con il concorso delle categorie interessate, vengono adottati dalla giunta regionale e vengono trasmessi al consiglio regionale per l'approvazione. 3. I progetti annuali esecutivi, quali documenti di attuazione dei programmi poliennali, vengono predisposti dall'assessorato all'agricoltura secondo le procedure di cui al comma precedente ed approvati dalla giunta regionale.