Art. 4.
          Programmi poliennali e progetti annuali esecutivi
 
   1.  Le  finalita'  della  presente  legge si conseguono attraverso
programmi poliennali,  nei  quali  sono  definiti  gli  obiettivi  da
conseguire, i tempi e le modalita' i attuazione, gli enti, organismi,
organizzazioni   professionali   agricole,  cooperative  ed  lstituti
interessati e l'onere finanziario che la Regione dovra' sostenere.
   2.   I   programmi   poliennali,   predisposti    dall'assessorato
all'agricoltura  con il concorso delle categorie interessate, vengono
adottati dalla giunta regionale  e  vengono  trasmessi  al  consiglio
regionale per l'approvazione.
   3. I progetti annuali esecutivi, quali documenti di attuazione dei
programmi    poliennali,    vengono    predisposti   dall'assessorato
all'agricoltura secondo le procedure di cui al  comma  precedente  ed
approvati dalla giunta regionale.