Art. 6. Durata in carica del comitato 1. Il comitato di cui al precedente art. 5 e' costituito con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura e dura in carica cinque anni; i componenti designati possono essere riconfermati solo per una volta. 2. Ai componenti del predetto comitato si applicano le norme di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 e succes- sive modifiche ed integrazioni. 3. In mancanza di designazione da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'assessorato regionale all'agricoltura, provvedera' il presidente della giunta regionale.