Art. 6.
                    Durata in carica del comitato
 
   1. Il comitato di cui al  precedente  art.  5  e'  costituito  con
decreto   del   presidente   della   giunta  regionale,  su  proposta
dell'assessore regionale all'agricoltura  e  dura  in  carica  cinque
anni; i componenti designati possono essere riconfermati solo per una
volta.
   2.  Ai  componenti  del predetto comitato si applicano le norme di
cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 e  succes-
sive modifiche ed integrazioni.
   3.  In mancanza di designazione da parte dei soggetti interessati,
entro  trenta  giorni  dalla   data   di   comunicazione   da   parte
dell'assessorato regionale all'agricoltura, provvedera' il presidente
della giunta regionale.