Art. 7.
                     Funzionamento del comitato
 
   1.  Il  comitato  e' chiamato ad elaborare proposte per la materia
regolata dalla presente legge e a formulare pareri non vincolanti per
l'amministrazione regionale sui programmi predisposti  dalla  Regione
in  merito  ai  servizi  di sviluppo e di sperimentazione agraria per
aree di rispettiva competenza.
   2. Le decisioni del comitato vengono  assunte  a  maggioranza  dei
presenti  con  voto  palese. L'eventuale parere negativo espresso dal
comitato dovra' essere dettagliatamente motivato.
   3. Nel caso di richiesta di parere  su  azioni  programmate  dalla
Regione, il parere stesso si intendera' acquisito in senso favorevole
se  il  Co.Re.Sa.  non si sara' pronunciato entro trenta giorni dalla
richiesta dell'amministrazione regionale.
   4. L'assessore regionale all'agricoltura  invia  annualmente  alla
giunta  e  al  consiglio  regionale  una  comunicazione sui risultati
conseguiti  nello  svolgimento  delle  iniziative  incentivate  dalla
Regione.
   5.  Per  il  primo anno di attuazione della legge si prescinde dai
termini di cui ai precedenti commi.
   6.  Dopo  la  seduta  di  insediamento,  il  comitato  si  intende
validamente  costituito  qualsiasi  sia  il numero dei presenti nella
seconda convocazione.