Art. 7. Funzionamento del comitato 1. Il comitato e' chiamato ad elaborare proposte per la materia regolata dalla presente legge e a formulare pareri non vincolanti per l'amministrazione regionale sui programmi predisposti dalla Regione in merito ai servizi di sviluppo e di sperimentazione agraria per aree di rispettiva competenza. 2. Le decisioni del comitato vengono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese. L'eventuale parere negativo espresso dal comitato dovra' essere dettagliatamente motivato. 3. Nel caso di richiesta di parere su azioni programmate dalla Regione, il parere stesso si intendera' acquisito in senso favorevole se il Co.Re.Sa. non si sara' pronunciato entro trenta giorni dalla richiesta dell'amministrazione regionale. 4. L'assessore regionale all'agricoltura invia annualmente alla giunta e al consiglio regionale una comunicazione sui risultati conseguiti nello svolgimento delle iniziative incentivate dalla Regione. 5. Per il primo anno di attuazione della legge si prescinde dai termini di cui ai precedenti commi. 6. Dopo la seduta di insediamento, il comitato si intende validamente costituito qualsiasi sia il numero dei presenti nella seconda convocazione.